Riconoscimento titolo estero: la comparazione formativa prevale sulla carenza formale (TAR Lazio n. 12705 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento in Italia di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta e individualizzata del percorso formativo, comparandolo con quello previsto dall’ordinamento nazionale per la classe di concorso richiesta, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE e dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007. Ne consegue che il diniego può legittimamente fondarsi sull’esito negativo di tale comparazione, ancorché il richiedente non abbia prodotto la documentazione formale (c.d. Adeverinta) attestante la disciplina e la fascia d’età degli alunni. La mancata comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non determina l’annullamento del provvedimento qualora questo abbia carattere vincolato e l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto comunque mutarne l’esito, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di discrezionalità tecnica è limitato alla verifica di plausibilità e non può sostituirsi alla scelta dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un docente, in possesso di un titolo di studio conseguito in Romania, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento della propria qualifica per l’insegnamento in Italia. L’Amministrazione rigettava l’istanza, evidenziando la mancanza della documentazione necessaria, ed in particolare dell’attestazione rilasciata dal Ministero romeno. In seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare, il Ministero adottava un nuovo provvedimento di diniego, fondato sull’esito di una comparazione tra il percorso formativo svolto all’estero e i requisiti previsti per la classe di concorso richiesta.
Avverso tale ultimo atto, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la violazione della disciplina UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il mancato rispetto delle garanzie partecipative. Il giudizio era trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario, in quanto il provvedimento impugnato era stato superato dal successivo atto di riesame, adottato autonomamente dall’Amministrazione, recante una motivazione diversa e sostitutiva.
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione, nel provvedimento di riesame, aveva dato conto dello svolgimento dell’istruttoria e della comparazione tra il piano di studi seguito dal ricorrente e i contenuti previsti per la classe di concorso A030, concludendo per una difformità non colmabile.
La motivazione del diniego, pertanto, non era generica, ma risultava coerente con i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 21 e 22 del 2022), secondo cui il Ministero deve verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di misure compensative. Né il ricorrente aveva fornito prova dell’equivalenza dei percorsi formativi.
Il Tribunale ha infine precisato che la valutazione sulla corrispondenza dei contenuti della formazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della non manifesta illogicità o irragionevolezza. La decisione dell’Amministrazione si è sottratta ai vizi lamentati, anche in considerazione del fatto che il diniego non precludeva al ricorrente l’accesso all’insegnamento quali docente non abilitato. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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