Precedenti penali anche risalenti e riabilitati giustificano il diniego di cittadinanza per naturalezza (TAR Lazio n. 12580 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella valutazione prognostica circa l’affidabilità del richiedente e la sua compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio può fondarsi anche su precedenti penali risalenti, ancorché coperti da riabilitazione o estinti per prescrizione, purché la valutazione non risulti manifestamente illogica. Il decorso del tempo non esclude di per sé la portata offensiva del fatto criminoso, che può essere valutato come elemento sintomatico dell’indole del richiedente. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda è di per sé indicativa della non compiuta integrazione e determina la reiezione dell’istanza. In tema di requisito reddituale, le risultanze delle banche dati dell’Amministrazione prevalgono sulle dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato, sul quale grava l’onere di dimostrarne l’incongruenza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2024 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2021. L’Amministrazione fondava il diniego su una situazione penale non autocertificata, comprensiva di una condanna per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi del 2009, riabilitata nel 2017, e su una pendenza penale per il reato di minaccia del 2018, oltre che sull’insufficienza del requisito reddituale emersa dagli accertamenti Punto Fisco. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per l’erronea valutazione dei precedenti penali, risalenti e riabilitati, e contestava la carenza reddituale, producendo in giudizio la sentenza di estinzione per prescrizione del reato di minaccia, intervenuta nell’ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il ricorso, rilevando che l’Amministrazione ha valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del richiedente. I precedenti per ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi e minaccia costituiscono un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa osservanza delle leggi. Il giudizio di naturalizzazione ha natura prognostica e si estende anche alla delibazione di comportamenti risalenti, ponendosi su un piano autonomo rispetto alla valutazione dei medesimi fatti ai fini della responsabilità penale.
Quanto alla lontananza dei reati di ricettazione e commercio di prodotti falsi, commessi nel 2006, il mero decorso del tempo, anche superiore al decennio, non può condurre di per sé a escludere la portata offensiva del fatto. Il reato di ricettazione assume valenza ostativa in considerazione della pena edittale, che nel massimo supera il limite dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, rientrando così nei reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza. Trattasi dei cosiddetti “reati di sussistenza”, che comportano l’inserimento del venditore in una rete facente capo a gruppi criminali organizzati.
Né può valere la sentenza di estinzione per prescrizione del reato di minaccia, pubblicata il 14 ottobre 2025, successivamente al diniego impugnato del 12 settembre 2024: l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto. In ogni caso, le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali penali, secondo il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico.
Il Collegio valorizza anche la dichiarazione non veritiera resa dal richiedente in sede di domanda circa la sussistenza degli addebiti, suscettibile di determinare la reiezione anche ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa dell’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni. Sul requisito reddituale, le risultanze dell’Estratto Punto Fisco, che indicano l’assenza di redditi per il 2021 e soli € 5.049,27 per il 2022, prevalgono sulle dichiarazioni prodotte dall’interessato, non essendo la dichiarazione dei redditi un atto di pubblica fede ma un mero principio di prova, superabile da diversi indizi di segno contrario.
Lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente rappresenta solo il prerequisito per la concessione della cittadinanza, non un elemento qualificante. Il requisito della residenza legale decennale va inteso anche in senso qualitativo, come periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare un “comportamento senza mende”, attesa la natura irrevocabile (salvi i casi di revoca) del riconoscimento dello status civitatis.
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Nota della Redazione
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