Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 12564 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1417/2024, pubblicata il 08/10/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attivare la Carta elettronica del docente in favore della ricorrente, per l’importo complessivo di € 500,00. A fronte della mancata esecuzione di tale statuizione, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo che venisse ordinata l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con formula di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003), l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia di giudizio di ottemperanza, il cui scopo è far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. Ha ricordato che l’Amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015), e che l’inerzia serbata integra gli estremi della inottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023). Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha contrastato l’azione giudiziaria, limitandosi a una costituzione di stile.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza di cui trattasi nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione nel termine di ulteriori 60 giorni.
Il Collegio ha inoltre disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, considerato il notevole numero di ricorsi seriali determinato dalla persistente inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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