Il riesame ex art. 56 del D.L. n. 76/2020 impone al GSE la comparazione degli interessi ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 (TAR Lazio n. 12537 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame attivato ai sensi dell’art. 56, comma 8, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha natura eccezionale e finalità di sanatoria, non costituendo una forma di autotutela ordinaria né un giudizio sulla legittimità del provvedimento di decadenza originario. Esso obbliga il Gestore dei Servizi Energetici a una rinnovata e autonoma valutazione dell’assetto di interessi, da compiersi alla stregua dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’esito di tale riesame non è vincolato e non può fondarsi sull’accertata violazione delle norme di settore, richiedendo una congrua motivazione che dia conto della comparazione tra l’interesse pubblico al recupero delle risorse e l’affidamento del privato. La carenza motivazionale su tali profili determina l’illegittimità del diniego di applicazione dell’art. 56 citato, con conseguente obbligo per il GSE di rideterminarsi.
Il Fatto
La società ricorrente, una Energy Service Company, aveva acquisito da un’altra società un pacchetto di progetti di efficienza energetica, per i quali erano state presentate le relative Richieste di Verifica e Certificazione. A seguito di un procedimento di verifica documentale, il GSE disponeva la decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica per quindici RVC, ravvisando carenze documentali in ordine alla legittimazione del soggetto proponente, alla conformità degli interventi alle schede tecniche e alla prova dell’acquisto dei beni. La società, oltre a impugnare il provvedimento di decadenza e la successiva richiesta di restituzione dei titoli, presentava istanza ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020 per ottenere la revoca del provvedimento e la riammissione agli incentivi. Il GSE rigettava l’istanza, ritenendo la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le censure avverso il provvedimento di decadenza, richiamando il principio di autoresponsabilità del richiedente e la natura di “categoria aperta” della documentazione idonea a comprovare i presupposti del beneficio. Ha quindi escluso che le verifiche potessero essere limitate a un controllo a campione e ha ritenuto essenziali le carenze documentali rilevate, in quanto impeditive dell’accertamento della sussistenza dei requisiti sostanziali, quali l’unicità del rapporto tra proponente e cliente e il rispetto del divieto di cumulo.
Il Collegio ha inoltre disatteso le tesi sulla natura di autotutela del provvedimento di decadenza e sull’applicabilità dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 al suo esercizio, qualificandolo come esercizio di una perdurante potestà di verifica e controllo. Ha infine escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta, in virtù del principio tempus regit actum.
Diverso esito ha riguardato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020. Il Tribunale ha chiarito che tale procedimento, pur non trasformando il potere del GSE in autotutela, richiede una nuova valutazione della vicenda alla luce dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che impongono una motivata comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato all’affidamento.
Nel caso concreto, il diniego si era limitato a ribadire la permanenza delle criticità originarie, omettendo ogni ponderazione degli interessi e ogni motivazione sull’eventuale prevalenza dell’interesse pubblico. Tale carenza ha determinato l’illegittimità del diniego e l’obbligo per il GSE di rinnovare il procedimento di riesame, mentre è stata ritenuta legittima la valutazione circa la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti ostativa alla salvezza delle rendicontazioni già approvate. Il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti sono stati respinti.
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Nota della Redazione
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