Annullamento in sede di ottemperanza per violazione ed elusione del giudicato (TAR Lazio n. 12517 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la rinnovazione parziale di un concorso pubblico, conseguente all’annullamento giurisdizionale, deve essere limitata strettamente ai profili annullati e deve rispettare l’effetto conformativo della sentenza. Costituisce elusione del giudicato la condotta della Commissione che, dopo aver riconosciuto la prevalenza di una candidata nel criterio oggetto di annullamento (attività clinica), confermi l’esito di ex aequo attraverso una nuova ponderazione degli altri criteri di valutazione, non investiti dalla pronuncia. È altresì violazione del giudicato la scelta del Consiglio di Dipartimento di procedere alla chiamata di uno solo dei candidati risultati ex aequo, basata su un ulteriore confronto di merito, laddove la sentenza di cognizione abbia espressamente precluso tale possibilità. In tali casi, il giudice dell’ottemperanza dichiara la nullità degli atti e nomina un Commissario ad acta per la rinnovazione della sola fase viziata.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento parziale, disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 15900/2025, degli atti di una procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, la Commissione giudicatrice era stata chiamata a rinnovare esclusivamente il confronto comparativo sull’attività clinica delle due candidate e il conseguente giudizio finale. La sentenza di cognizione aveva altresì stabilito che, in caso di conferma dell’ex aequo, il Consiglio di Dipartimento non avrebbe potuto selezionare una sola delle vincitrici tramite un ulteriore confronto di merito.
In sede esecutiva, la Commissione ha redatto un nuovo verbale nel quale, pur riconoscendo la prevalenza di una delle candidate nel criterio dell’attività clinica, ha confermato l’esito di ex aequo complessivo. Il Consiglio di Dipartimento, quindi, ha proposto la chiamata dell’altra candidata, ritenendone il profilo più rispondente alle esigenze della struttura. Avverso tali atti, la candidata risultata prevalente nell’attività clinica ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza di accesso agli atti, ritenendo non sussistente un interesse concreto e attuale all’ostensione di documentazione relativa a una fase procedimentale già superata e sostituita d’ufficio. Ha, invece, dichiarato infondato il ricorso incidentale della controinteressata, osservando che la Commissione, nel rinnovare la valutazione, non aveva introdotto elementi ultronei ma si era limitata a valorizzare titoli e documenti già acquisiti al procedimento, come il superamento di un concorso pubblico, correttamente rivalutati alla luce del decisum.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso principale, ravvisando una elusione del giudicato nella condotta della Commissione. Il vizio originario riguardava esclusivamente la valutazione dell’attività clinica. Pertanto, una volta accertata la prevalenza di una candidata in tale specifico ambito, la Commissione non poteva rimettere in discussione l’intero giudizio comparativo, riponderando gli altri criteri che non erano stati oggetto di annullamento. La nuova motivazione, volta a minimizzare l’incidenza del criterio rivalutato per confermare l’ex aequo, è stata ritenuta affetta da un’insanabile aporia logica, in quanto idonea a vanificare l’accertamento giurisdizionale.
Il TAR ha, inoltre, rilevato la violazione del giudicato da parte del Consiglio di Dipartimento. La sentenza di cognizione aveva espressamente escluso che l’organo potesse effettuare una scelta basata su un confronto di merito tra candidate dichiarate ex aequo. La delibera di chiamata della controinteressata, motivata con un giudizio di maggiore rispondenza del suo profilo alle esigenze del Dipartimento, ha integrato proprio il comportamento precluso, configurando un vizio di violazione del giudicato.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato la nullità del verbale della Commissione, della delibera del Consiglio di Dipartimento e degli atti conseguenti. Considerata la natura delle valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione, non ha attribuito direttamente il posto alla ricorrente, ma ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della didattica del MUR, con il compito di rinnovare la sola fase viziata del concorso, limitatamente alla valutazione dell’attività clinica e al giudizio comparativo finale.
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Nota della Redazione
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