Decadenza dal corso di formazione invalida senza convocazione individuale (TAR Lazio n. 12495 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla nomina di un vincitore di concorso, per mancata presentazione al corso di formazione senza giustificato motivo, presuppone una previa, certa e individuale convocazione. In assenza di una espressa previsione del bando che attribuisca all’avviso pubblicato sul sito istituzionale valore legale di notificazione per tale specifica fase, l’Amministrazione non può fondare l’effetto decadenziale sulla sola pubblicazione, difettando il presupposto dell’assenza volontaria e ingiustificata. La richiesta di un indirizzo PEC per le comunicazioni relative al concorso ingenera nel candidato un legittimo affidamento sul ricevimento della convocazione in forma individuale, che l’Amministrazione non può disattendere.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato vincitore alla posizione n. 578 della graduatoria di merito del concorso per l’assunzione di allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione lo ha ritenuto rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina per la mancata presentazione al corso di formazione avviato il 26 maggio 2025. L’Amministrazione aveva comunicato la convocazione al corso esclusivamente mediante un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, senza inviare al candidato alcuna comunicazione individuale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 16 del bando e dell’art. 17 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che il bando non prevedeva, per la fase del corso di formazione, la pubblicazione sul sito con valore di notifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio prende le mosse dalla constatazione che l’art. 15, comma 8, del bando attribuisce valore di notifica alla pubblicazione nel sito istituzionale esclusivamente con riguardo alla graduatoria dei vincitori e degli idonei. Tale disposizione, tuttavia, nulla prevede in ordine all’avviso di convocazione al corso di formazione. Né l’art. 16 del bando, che disciplina la decadenza per mancata presentazione, stabilisce che la relativa convocazione possa essere effettuata mediante pubblicazione sul sito web con valore legale di notificazione, diversamente da quanto espressamente previsto dagli artt. 11, 12 e 15 del medesimo bando per le altre fasi del procedimento concorsuale. Tale difformità normativa non può essere considerata una mera lacuna colmabile in via analogica.
L’effetto decadenziale, osserva la Sezione, incide su una posizione già consolidata in capo a chi ha conseguito lo status di vincitore all’esito di una selezione complessa. In coerenza con i principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, la decadenza presuppone una convocazione certa e individuale, non potendo fondarsi sull’applicazione estensiva di norme dettate per fasi diverse del concorso.
Dirimente è poi la circostanza che il bando, all’art. 5, ha richiesto ai candidati di fornire un indirizzo PEC personale da utilizzare per le comunicazioni concorsuali. Tale richiesta ha ingenerato nel ricorrente un affidamento sul ricevimento di una comunicazione individuale, che l’Amministrazione non poteva disattendere con la sola pubblicazione di un avviso privo di valore legale per la fase in esame. Difettando la rituale convocazione, non poteva presumersi la volontà di rinunciare alla nomina, né sussisteva il presupposto dell’assenza volontaria e ingiustificata richiesto dall’art. 16 del bando.
Il Collegio accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che dovrà procedere alla rituale convocazione del ricorrente al primo corso utile, con riserva della posizione. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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