Atto aziendale ASL di diritto privato: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12445 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie locali, ivi inclusa la trasformazione di unità operative semplici in unità operative semplici dipartimentali, sono adottati mediante atto aziendale di diritto privato, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. Coerentemente con la natura imprenditoriale dell’azienda sanitaria, l’atto aziendale non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma espressione della capacità di diritto privato dell’ente. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione, fatta salva la riassunzione nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Il Fatto
Un medico ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la deliberazione con cui la Regione Lazio ha approvato l’atto di autonomia aziendale dell’ASL Rieti, nella parte in cui trasformava l’Unità Operativa Semplice Emodinamica, già afferente alla UOC Cardiologia, in Unità Operativa Semplice Dipartimentale indipendente, direttamente afferente al Dipartimento di Emergenza. Ha contestato, altresì, gli atti consequenziali, tra cui le delibere del direttore generale di adozione dell’atto aziendale e del piano di attuazione, nonché, con motivi aggiunti, il piano dei centri di costo. Il ricorrente ha dedotto la violazione del DM 70/2015 e dell’atto di indirizzo regionale, lamentando la frammentazione delle funzioni clinico-assistenziali e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, ritenendola fondata. Il Collegio ha richiamato l’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, il quale dispone che l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato.
Il giudice amministrativo ha quindi valorizzato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, diversamente da quanto previsto per le pubbliche amministrazioni in genere dal d.lgs. n. 165/2001, gli atti di macro-organizzazione delle ASL sono adottati con atti di diritto privato. Tale scelta legislativa, ha osservato il TAR, è coerente con il carattere imprenditoriale delle aziende sanitarie, strumentale al perseguimento del fine pubblico.
La Corte ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2531 del 2019, la quale ha evidenziato che la natura privatistica e imprenditoriale delle aziende sanitarie esclude che gli atti di organizzazione possano essere qualificati come atti di macro-organizzazione rilevanti sotto il profilo pubblicistico. Ha inoltre citato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13491 del 2021, che ha ribadito come la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato escluda la giurisdizione del giudice amministrativo.
In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che le controversie relative all’atto aziendale di organizzazione devono essere proposte dinanzi al giudice ordinario. Ha disposto la compensazione delle spese processuali e ha precisato che la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.