Procura alle liti non legalizzata all’estero: ricorso inammissibile, nessuna sanatoria (TAR Lazio n. 12418 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere conferita con atto la cui sottoscrizione sia legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. L’assenza di legalizzazione rende nulla la procura per difetto di ius postulandi, determinando l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Tale vizio non è suscettibile di sanatoria, neppure mediante rilascio di una nuova procura legalizzata in corso di giudizio, né di rimessione in termini per errore scusabile, ove il ricorso sia stato notificato successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e deve riferirsi a un provvedimento già emanato, non genericamente futuro.
Il Fatto
Una cittadina camerunense impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia in Yaoundè aveva respinto la sua richiesta di visto per motivi di studio, per carenza di mezzi economici di sostentamento. Il ricorso, notificato il 17 ottobre 2025, era affidato a un unico motivo, incentrato sulla dimostrazione del possesso di adeguati mezzi economici grazie a impegni di sostegno da parte di familiari. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si costituiva, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di legalizzazione della procura alle liti, rilasciata all’estero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare. Ha rammentato che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, la quale, per l’art. 83 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., va conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il potere autenticativo del difensore è limitato al territorio nazionale: per le procure rilasciate all’estero, occorre la legalizzazione consolare ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 445/2000, ovvero l’apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, non applicabile al Camerun.
La Corte ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la sanatoria di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non è applicabile al processo amministrativo, ove la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso. La sua mancanza integra una nullità non sanabile, rilevabile d’ufficio, che determina l’inammissibilità ex art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Tale assetto risponde alla natura decadenziale del processo amministrativo, evitando che la sanatoria possa aggirare i termini di impugnazione.
Nel caso di specie, la procura conferita alla ricorrente era priva di legalizzazione e, altresì, riportava una data antecedente all’adozione del provvedimento impugnato, riferendosi genericamente a un atto futuro e ipotetico, il che ne avrebbe potuto configurare la più radicale inesistenza. La nuova procura notarile legalizzata, depositata il 4 maggio 2026, non ha effetto sanante, essendo stata rilasciata dopo la notifica del ricorso e dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Non è invocabile, infine, la rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione, non configurabile in ragione della chiarezza del diritto vivente successivo alla sentenza del 2 ottobre 2025.
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Nota della Redazione
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