Sovvenzioni ippiche: nessun diritto alla conservazione del beneficio e sindacato limitato sulla scelta della percentuale (TAR Lazio n. 12402 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sovvenzione pubblica, quale beneficio economico finalizzato a incentivare attività di interesse generale, non configura un diritto soggettivo perfetto del beneficiario al mantenimento sine die della sua erogazione: l’Amministrazione può modificare i criteri di ripartizione o ridurre l’importo al mutare delle situazioni di fatto o delle valutazioni dell’interesse pubblico, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione. Nell’esercizio di tale potere tecnico-discrezionale, la determinazione della percentuale di risorse aggiuntive entro il range prefissato dall’Amministrazione non richiede una motivazione specifica, trattandosi di atto amministrativo generale, né il sindacato del Giudice Amministrativo può sostituire le valutazioni dell’Amministrazione sul quantum della sovvenzione in assenza di una prova di resistenza che dimostri quale sarebbe stato l’importo corretto.
Il Fatto
La società, gestore dell’ippodromo di Roma per le discipline del Trotto e del Galoppo e classificata come ippodromo “Istituzionale”, ha impugnato il decreto direttoriale del M.A.S.A.F. del 7 maggio 2025, recante la ripartizione delle sovvenzioni per le corse ippiche per l’anno 2025. La ricorrente lamentava che la sovvenzione assegnata, pari al 10% delle risorse aggiuntive, fosse inferiore a quella di altri ippodromi di rango pari o inferiore e che la riduzione subita risultasse superiore alla contrazione generale dei fondi disponibili, deducendo vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. All’udienza di discussione, la società ha dichiarato di non avere più la gestione dell’impianto, circoscrivendo l’interesse alla pronuncia sull’ illegittimità dei provvedimenti ai fini del risarcimento del danno per equivalente monetario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente circoscritto la decisione all’accertamento dell’eventuale illegittimità del decreto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in ragione della cessazione della gestione dell’impianto da parte della ricorrente. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui la sovvenzione è beneficio economico volto a sostenere attività di interesse generale, compatibile con le regole europee della concorrenza proprio per la sua natura non selettiva e per la permanenza in capo al beneficiario di una quota di alea sulla sostenibilità finanziaria dell’attività.
La Corte ha escluso che sussista un diritto soggettivo perfetto del beneficiario al mantenimento della sovvenzione, potendo l’Amministrazione modificare i criteri o eliminare l’erogazione al mutare della situazione di fatto o a seguito di una diversa valutazione dell’interesse originario, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Tale valutazione è rimessa all’organo politico e tradotta in regola giuridica applicata nel caso concreto secondo criteri predeterminati, con la conseguenza che le censure della ricorrente non possono tradursi in una pretesa al mantenimento del medesimo livello di contributo.
Quanto al merito delle doglianze, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato quale sarebbe stato l’importo “corretto” della sovvenzione, né ha offerto una specifica prova di resistenza, limitandosi a contestare la percentuale applicata. La scelta di destinare risorse aggiuntive nella misura del 10%, entro il range del 2-20% previsto dall’autovincolo dell’Amministrazione, è stata ritenuta frutto di valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica. In assenza di discostamento dall’autovincolo, non incombeva sull’Amministrazione uno specifico onere motivazionale, trattandosi di atto amministrativo generale ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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