Ottemperanza al decreto ingiuntivo: occorre l’attestazione di esecutorietà ex art. 674 c.p.c. (TAR Lazio n. 12381 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l’attuazione non solo delle sentenze passate in giudicato ma anche dei provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, tra cui rientra il decreto ingiuntivo non opposto. Condizione essenziale di ammissibilità del ricorso è che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 674 c.p.c. La dichiarazione di esecutività, emessa dal giudice, è provvedimento di natura giurisdizionale e non è equipollente alla mera attestazione del cancelliere circa la mancata opposizione dell’ingiunto nel termine di cui all’art. 641, primo comma, c.p.c., che ne costituisce solo il presupposto di fatto.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 14125 del 10 ottobre 2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale era stato ingiunto a un comune di pagare una somma di denaro. Il decreto, provvisoriamente esecutivo, era stato notificato alla debitrice, che non aveva provveduto al pagamento. L’amministrazione comunale, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. Nella camera di consiglio, il Collegio dava avviso di possibili cause di inammissibilità rilevate d’ufficio, mentre la ricorrente chiedeva un rinvio per verificare il possesso del decreto di esecutorietà del provvedimento monitorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso la possibilità di accogliere l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento della trattazione solo per “casi eccezionali”, non ravvisabili nella verifica a posteriori di un requisito di ammissibilità che la parte avrebbe dovuto possedere e attestare già al momento della proposizione del giudizio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 19002/2023) e la giurisprudenza di altri TAR, secondo cui il ricorso per ottemperanza può essere fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, ma solo a condizione che questo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 674 c.p.c. Tale condizione, nel caso di specie, difettava: la ricorrente non aveva prodotto la attestazione giudiziale della mancata opposizione, limitandosi a depositare la certificazione del cancelliere circa l’assenza di controversie pendenti tra le parti.
La non equipollenza tra i due atti è stata motivata richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 23202/2013), secondo cui la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. è un provvedimento di natura giurisdizionale, diverso dalla mera attestazione del cancelliere che ne costituisce solo il presupposto di fatto. Solo l’attestazione giudiziale può dare certezza che la definitiva esecutorietà del decreto dipenda dalla scelta consapevole del debitore di non proporre opposizione e non, invece, da un eventuale difetto di notifica.
Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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