L’accoglimento del ricorso ex art. 116 c.p.a. presuppone accertata la legittimazione alla richiesta di accesso (TAR Lazio n. 12380 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di ostensione non richiede una nuova e autonoma verifica della legittimazione del richiedente quando quest’ultima sia già stata accertata con sentenza passata in giudicato. La precedente statuizione, che abbia riconosciuto la sussistenza di una situazione giuridica qualificata in capo all’interessato, assume valore decisivo e assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine alla sua legittimazione ad accedere agli atti concernenti l’attività amministrativa conseguente a quel riconoscimento. Sussiste, in tale evenienza, l’interesse diretto, concreto e attuale del richiedente a conoscere il contenuto dei provvedimenti adottati dall’amministrazione per fronteggiare la situazione di pericolo dalla quale egli rischia di subire un nocumento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile prospiciente un edificio in stato di degrado e pericolo di crollo, già accertato dai Vigili del Fuoco e dalla stessa amministrazione comunale, aveva ottenuto, con una precedente sentenza del Tribunale, l’ordine al Comune di provvedere sugli interventi di messa in sicurezza. Con nota del 28 gennaio 2026, egli aveva nuovamente diffidato l’autorità comunale, ricevendo riscontro dell’avvenuto affidamento dell’incarico a un professionista abilitato per la progettazione esecutiva degli interventi. Con successiva istanza del 19 febbraio 2026, il ricorrente chiedeva di prendere visione ed estrarre copia della determinazione di affidamento e degli atti istruttori correlati. Non avendo ricevuto riscontro, si formava il silenzio-diniego di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il quale egli proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza della propria legittimazione e dell’interesse all’accesso, nonché la violazione dell’obbligo di provvedere in modo espresso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla legittimazione del ricorrente alla luce delle statuizioni contenute nella precedente sentenza, avente autorità di cosa giudicata. Tale pronuncia aveva espressamente riconosciuto l’esistenza di una situazione giuridica qualificata in capo al richiedente, legittimandolo a chiedere e ottenere l’adozione di misure volte a ovviare allo stato di pericolo accertato. Da ciò il Collegio ha tratto il convincimento che non potessero sussistere dubbi sulla legittimazione del ricorrente a richiedere copia della documentazione concernente l’attività amministrativa posta in essere per porre rimedio alla situazione di pericolo denunciata.
Quanto all’interesse all’accesso, il Tribunale ne ha affermato la sussistenza in termini di diretto, concreto e attuale collegamento con i documenti richiesti, atteso che il richiedente rischia di subire un nocumento dalla mancata conoscenza degli atti che l’amministrazione ha adottato o avrebbe dovuto adottare per fronteggiare lo stato di pericolo. L’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, in tale contesto, non è meramente astratto ma si ricollega alla posizione differenziata già accertata in giudicato.
Conseguentemente, il Tribunale ha annullato il diniego tacito e ordinato all’amministrazione di evadere positivamente la domanda di accesso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. La decisione conferma che, quando la posizione del richiedente sia stata già qualificata in un precedente giudicato, l’amministrazione non può limitarsi a un silenzio asseritamente giustificato da presunte carenze di legittimazione, ma è tenuta a provvedere espressamente sull’istanza di ostensione, dovendo l’eventuale diniego essere motivato.
Il Tribunale ha infine condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, e ha compensato le spese nei confronti del controinteressato evocato in giudizio in veste esclusivamente formale, non essendo emersi elementi per una diversa regolazione.
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Nota della Redazione
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