Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici 2015-2018 dopo il versamento del 25% (TAR Lazio n. 12357 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, nel disciplinare la definizione agevolata del c.d. payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il perfezionamento del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e regionali con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati ripartiti a suo carico i relativi oneri di ripiano. In particolare, ha censurato il decreto del Ministero della Salute di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e il successivo decreto della Regione Veneto di ripartizione degli oneri tra le aziende fornitrici, chiedendone l’annullamento.
Con motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione al successivo decreto regionale di ricalcolo del ripiano a seguito di rettifiche per errori materiali operate dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
La società ricorrente ha documentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119. La Regione Veneto ha confermato l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.
Il Collegio ha richiamato il contenuto della norma, secondo cui per gli anni 2015-2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi.
Con atto depositato il 9 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione delle documentate sopravvenienze. Il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025 e delle deduzioni della ricorrente, l’integrale versamento della quota del 25% determini l’estinzione dell’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia.
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Nota della Redazione
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