Titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria anche in caso di impossibilità fattuale al contatto con le autorità consolari (TAR Lazio n. 12359 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al titolo di viaggio per stranieri riconosciuto dall’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 al titolare di protezione sussidiaria non è subordinato alla prova di un’impossibilità giuridica di ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del Paese di origine. L’impossibilità può essere anche di mero fatto, concretandosi in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino conseguire il documento richiesto. Una diversa interpretazione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali dello straniero, quali il diritto al documento di riconoscimento formale dell’appartenenza a un Paese e il connesso diritto di entrare e uscire da altri Stati.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina eritrea titolare di protezione sussidiaria sin dal 2012, aveva ottenuto il titolo di viaggio per stranieri, rinnovato nel 2017 con validità fino al marzo 2021. Alla scadenza, la Questura di Roma rigettava la domanda di rinnovo ritenendo non plausibili le ragioni impeditive del contatto con le autorità consolari eritree, trattandosi di uffici collocati sul suolo italiano. Il provvedimento valorizzava la circostanza che la ricorrente non aveva rappresentato atti illegittimi compiuti dalle autorità del Paese d’origine all’interno dell’Ambasciata.
La ricorrente deduceva che il diniego si poneva in contrasto con l’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, essendo il rientro in Eritrea fonte di rischio di danno grave per la sua incolumità, in ragione della sua qualifica di espatriata illegale e della sua esposizione alle sanzioni per il rifiuto del servizio militare obbligatorio. Il provvedimento della Commissione territoriale di Foggia aveva riconosciuto il rischio di grave danno derivante dalle conseguenze dell’eventuale rifiuto di adempiere agli obblighi militari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, affermando che la condizione dell’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità del proprio Paese non può essere intesa solo come impossibilità giuridica. Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, sez. III, 4 agosto 2022, n. 6883, e le decisioni del TAR Lazio su fattispecie analoghe concernenti cittadini eritrei, il Tribunale ha precisato che rileva anche l’impossibilità di fatto, compendiata in tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino conseguire il documento richiesto.
La rigorosa condizione del rilascio non trova più giustificazione, poiché le categorie destinatarie del titolo di viaggio — titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria — sono oggi espressamente individuate dalla direttiva n. 2004/83/CE e dagli artt. 10 e 11 Cost., a differenza del precedente sistema nel quale il rilascio era rimesso alla discrezionalità delle autorità italiane. La prova rigorosa non è più prevista.
Il Collegio ha inoltre richiamato il Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2022, n. 5947 per evidenziare come una diversa interpretazione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali dello straniero, con la conseguenza paradossale che, in ogni caso di mancato ottenimento del passaporto, lo straniero non potrebbe mai recarsi nel proprio Paese d’origine.
Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e riconoscimento del diritto al rinnovo del titolo di viaggio. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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