Revoca del programma di protezione per violazione degli impegni assunti dal collaboratore di giustizia (TAR Lazio n. 12360 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia hanno natura straordinaria e sono caratterizzate dai principi di temporaneità e mutabilità, con obbligo di verifica periodica della persistenza dei presupposti. Il programma di protezione costituisce un contratto ad oggetto pubblico, fonte di reciproci diritti ed obblighi, in cui l’adempimento del codice comportamentale è presupposto per il mantenimento della misura. La revoca è legittima quando la condotta del collaboratore, come l’avvio non autorizzato di attività lavorativa rischiosa o il rifiuto al trasferimento, vanifichi le esigenze di mimetizzazione e tutela, essendo irrilevante la persistenza del pericolo. Gli obblighi derivanti dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 8/1991 operano a prescindere dall’accertamento penale e la valutazione dell’Amministrazione è sindacabile solo per manifesta illogicità. Il procedimento di revoca è escluso dall’obbligo di comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 13 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un collaboratore di giustizia e i suoi familiari, ammessi a un programma speciale di protezione, impugnavano la delibera di revoca adottata dalla Commissione centrale. Il provvedimento era motivato dalla violazione delle regole del programma: il collaboratore, senza autorizzazione e dopo diffida, aveva intrapreso un’attività di autista di carroattrezzi, particolarmente rischiosa sotto il profilo della sicurezza, rifiutando di desistere e opponendosi al successivo trasferimento in altra località protetta.
I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 82/1991, dei principi costituzionali ed eurounitari, eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la valutazione sulla permanenza nel sistema di tutela rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Richiamato il quadro normativo dell’art. 13-quater d.l. n. 8/1991, il Collegio distingue le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca facoltativa, evidenziando che la normativa attribuisce ampia discrezionalità alle autorità preposte, chiamate a comparare interessi pubblici e privati, inclusi i costi del programma e il rischio per gli operatori.
Il Collegio ritiene non manifestamente illogica la valutazione della Commissione. Il programma di protezione è qualificato come contratto ad oggetto pubblico, cui si applicano i principi di buona fede, lealtà e correttezza del codice civile: il collaboratore deve attenersi alle prescrizioni e collaborare attivamente. L’inosservanza del codice comportamentale rileva per la responsabilità personale connessa alla condotta oggettiva, incompatibile con l’interesse pubblico a non vanificare i risultati di contrasto al crimine e a non esporre a pericolo agenti e popolazione.
La persistenza del pericolo non giustifica il mantenimento della misura in caso di violazione degli impegni: la revoca è legittima a prescindere dall’accertamento penale delle responsabilità. Infondata la censura di contraddittorietà: il rinvio alle misure ordinarie di protezione della Autorità provinciale non denota contraddizione, trattandosi di strumenti che non si differenziano se non per la fonte attributiva del potere. Infine, il motivo sulla mancata comunicazione di avvio è respinto perché l’art. 13 legge n. 241/1990 esclude l’applicazione dell’art. 7 ai procedimenti previsti dal d.l. n. 8/1991. Il ricorso è rigettato con spese compensate.
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Nota della Redazione
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