Estinzione dell’obbligazione di payback per dispositivi medici e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 12355 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, della quota del 25% degli importi del payback indicati nei provvedimenti regionali e provinciali per gli anni 2015-2018 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025; in assenza di tali attestazioni ma in presenza di documentazione comprovante l’avvenuto versamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato numerosi provvedimenti ministeriali e regionali con cui era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e determinati i conseguenti oneri di ripiano a suo carico. Gli atti impugnati comprendevano decreti assessorili e deliberazioni delle Regioni Sicilia, Basilicata ed Emilia-Romagna, oltre ai decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e alle linee guida attuative.
Nelle more del giudizio, la società documentava di aver provveduto al versamento in favore delle Regioni evocate in giudizio degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, che ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata dell’obbligazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e l’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che disciplinano il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici.
Il Collegio ha quindi esaminato la portata dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, evidenziando come l’integrale versamento della quota ridotta del 25% entro il termine di trenta giorni estingua l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma, inoltre, prevede che le Regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, le attestazioni regionali previste dalla norma non risultavano versate in atti, con la conseguenza che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente comprovava l’avvenuto versamento, evidenziando un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, circostanza confermata anche dalla dichiarazione resa a verbale dal difensore della società.
Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia evidenzia la distinzione tra la cessazione della materia del contendere, che richiede l’accertamento formale delle Regioni, e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevabile anche sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della sua dichiarazione in udienza.
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Nota della Redazione
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