Cessazione della materia del contendere per revoca in autotutela delle misure di protezione (TAR Lazio n. 12344 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del provvedimento amministrativo impugnato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’Amministrazione ha integralmente satisfatto la pretesa azionata dal ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede un accertamento nel merito della fondatezza del ricorso, ma soltanto la verifica che l’atto impugnato sia stato rimosso e che non residui un interesse concreto e attuale alla decisione. In materia di speciali misure di protezione, la revoca disposta dalla Commissione Centrale può essere esercitata in autotutela allorché l’archiviazione del procedimento penale, che aveva dato causa alla revoca originaria, ne abbia fatto venir meno il presupposto fattuale.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un collaboratore di giustizia, era stata ammessa alla capitalizzazione delle misure di assistenza, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 82/1991. Con delibera del 18 gennaio 2023, notificata il successivo 25 febbraio, la Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione aveva disposto la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, della legge n. 82/1991, in ragione della notizia di reato per ricettazione riferita alla ricorrente, ritenuta sintomatica del suo reinserimento nel circuito criminale.
Avverso tale delibera la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo un unico motivo di impugnazione, articolato in eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, per l’omessa indicazione del nesso causale tra la commissione del delitto contestato e la revoca delle misure già concesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato il provvedimento del GIP del Tribunale di Brescia del 23 luglio 2025, che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale, su conforme richiesta della Procura, ritenendo insussistenti gli elementi oggettivi del reato ipotizzato.
A seguito di tale archiviazione, la Commissione Centrale, con delibera del 28 gennaio 2026, ha provveduto a revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il provvedimento impugnato in questa sede, previo conforme parere della DDA di Napoli e della DNA.
In esito all’udienza di smaltimento del 12 giugno 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce della revoca in autotutela dell’atto impugnato. Il Collegio, prendendo atto dell’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, rilevando la dubbia tempestività del deposito del ricorso, notificato il 6 aprile 2023 ma depositato solo il 4 maggio 2023, in violazione del termine dimidiato di cui agli artt. 119 e 45 cod. proc. amm., con richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato, sez. III, 16 aprile 2025, n. 3279 e del TAR Lazio, sez. I ter, 21 luglio 2020, n. 8473.
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Nota della Redazione
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