Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 12338 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato è condannata a ottemperare nei termini fissati dal giudice. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina fin da ora di un Commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore decorso infruttuoso del termine. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all’accredito dell’importo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente, si costituiva solo formalmente senza fornire elementi sulla corretta esecuzione del titolo. La ricorrente proponeva quindi il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sussisteva inoltre la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento sull’esecuzione del giudicato. A fronte dell’allegato inadempimento, la pretesa della ricorrente è stata accolta, valorizzando il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai cristallizzati nel giudicato. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato fin da ora, in caso di infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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