Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’AGCom in materia di prezzi regolati delle telecomunicazioni (TAR Lazio n. 12318 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio della discrezionalità tecnica da parte delle Autorità di regolazione, in materia di approvazione delle offerte di riferimento degli operatori con significativo potere di mercato, è sindacabile dal giudice amministrativo unicamente per macroscopica irragionevolezza, abnormità o travisamento del fatto. La conformità del provvedimento al diritto deve essere scrutinata ex ante, sulla base dei dati conoscitivi disponibili al momento della sua adozione, senza che possano inficiarne la legittimità le risultanze di analisi istruttorie fondate su dati successivi e indisponibili. La scelta del modello di costo top-down basato sui costi contabili effettivamente sostenuti dall’operatore regolato è coerente con il quadro regolamentare europeo, purché depurata delle inefficienze derivanti da scelte sub-ottimali in merito all’utilizzo degli apparati.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni concorrente, ha impugnato la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, per l’anno 2018, l’offerta di riferimento dell’operatore incumbent relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate sulla rete fissa e ai servizi trasmissivi a capacità dedicata. La ricorrente ha contestato, in particolare, i prezzi dei kit reverse in tecnologia TDM e IP, il canone dei kit di interconnessione diretta TDM e la tariffa del servizio di fatturazione conto terzi per le numerazioni non geografiche, deducendo la violazione del principio dell’orientamento dei prezzi al costo effettivo ed efficiente.
Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, affidata a un collegio di tre docenti universitari, per accertare la correttezza dei criteri economici applicati dall’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato le risultanze della verificazione, dalla quale è emerso che l’approccio top-down adottato dall’Autorità, fondato sui costi contabili CORE 2016 dell’operatore incumbent, rientra pienamente tra le metodologie di regolazione utilizzabili dalle autorità nazionali di regolazione europee.
Quanto al primo motivo, relativo ai prezzi dei kit reverse, la verificazione ha escluso l’illegittimità della tariffa unica indipendente dalla tecnologia, evidenziando che la considerazione dei soli costi della tecnologia più efficiente avrebbe determinato una riduzione tariffaria tale da non incentivare gli operatori concorrenti ad adeguare le proprie reti alla tecnologia IP. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificato il mark-up del 3,5% sui costi commerciali, essendo venuto meno il principio di inclusione di tali costi nella tariffa del servizio di transito. La pretesa sovrastima dei costi dei kit TDM è stata infine esclusa, risultando i valori contabili inclusi nel range di valori ammissibili elaborato dai verificatori.
In relazione al canone dei kit di interconnessione TDM, la sentenza ha accertato che il valore approvato per il 2018, confermativo delle annualità precedenti, risulta inferiore di circa il 4% ai costi effettivamente certificati nella contabilità dell’operatore. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi del totale ammortamento degli apparati, risultando i dati contabili fondati su un approccio analitico che impone regole stringenti sulla vita utile e sul valore residuo. Quanto al rischio di ritardo nella transizione tecnologica, il Collegio ha rilevato che l’Autorità ha già neutralizzato tale evenienza con il meccanismo della migrazione amministrativa, che riduce progressivamente gli oneri dell’operatore concorrente in caso di ritardi imputabili all’incumbent. Il benchmark internazionale prodotto dalla ricorrente è stato infine ritenuto inutilizzabile per l’estrema variabilità dei dati.
Con riferimento alla fatturazione conto terzi, la verificazione ha accertato che l’applicazione retroattiva di un efficientamento dei costi di gestione frodi avrebbe comportato una tariffa di 1,073 eurocent/chiamata, anziché quella approvata di 1,098, con una differenza di valore economico annuo di soli 50.000 euro per l’intero mercato. Il Collegio ha ritenuto tale scostamento non sufficiente a inficiare la legittimità del provvedimento, non assumendo i connotati di macroscopica irragionevolezza. La sentenza ha inoltre valorizzato il principio per cui la legittimità va scrutinata ex ante, sulla base dei dati disponibili al momento dell’adozione dell’atto, non potendo assumere rilievo le delibere successive che hanno efficientato i costi sulla base di dati contabili non ancora disponibili.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese e condanna della ricorrente al pagamento dei costi di verificazione, liquidati in complessivi € 17.400.
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Nota della Redazione
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