Computo dei riservisti vincitori per merito fuori dalla quota di riserva nel concorso scolastico (TAR Lazio n. 12312 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che, pur essendo beneficiario di una riserva di posti prevista dalla legge o dal bando, risulti vincitore per merito non deve essere computato nella quota di posti riservati, in quanto la sua nomina non è avvenuta avvalendosi del trattamento di favore. La riserva di posti, specialmente se finalizzata alla stabilizzazione di personale precario, mira a qualificare l’aspirazione del beneficiario a diventare pubblico dipendente e non già a soddisfare un mero interesse alla presenza in amministrazione di soggetti con determinate caratteristiche. Ne consegue che, ai fini del rispetto del limite complessivo del 50% dei posti messi a concorso di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non rilevano i candidati riservisti inseriti in graduatoria per merito.
Il Fatto
Il ricorrente, docente partecipante al concorso ordinario per la classe di concorso A046 per la Regione Lombardia, bandito con D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, impugnava il decreto di approvazione della graduatoria di merito, lamentando di non esservi stato inserito nonostante un punteggio superiore ad alcuni candidati non aventi diritto di riserva. Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione delle regole sulla riserva prevista per i c.d. triennalisti dall’art. 13 del bando e dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che l’Ufficio scolastico avesse immesso in ruolo un numero di riservisti superiore a quello consentito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative al computo dei posti riservati ai candidati in possesso del titolo di riserva. Dalla relazione dell’amministrazione è emerso che la graduatoria era composta da 17 vincitori, di cui i primi 10, pur avendo diritto alla riserva del 30% per i tre anni di servizio prestato, erano stati collocati per merito senza usufruirne concretamente, mentre i restanti risultavano effettivamente vincitori grazie alla riserva. Tale condotta è stata ritenuta conforme al disposto dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e alle regole della lex specialis.
La Sezione ha aderito al principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il concorrente interno risultato vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando, poiché la riserva non è satisfattiva di un interesse alla presenza in amministrazione di determinate categorie, ma è diretta a consentire a tali soggetti di diventare pubblici dipendenti avvalendosi del trattamento di favore.
Il Tribunale ha precisato che tale principio si applica anche alla riserva prevista dall’art. 59, comma 10-bis, del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, recepita dall’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 205/2023, che destina specifici posti ai docenti precari. In questo contesto, la riserva mira a qualificare l’aspirazione dei beneficiari alla stabilizzazione, concorrendo per una quota di posti loro riservati, e non può dipendere dagli esiti della procedura per la determinazione concreta dei posti effettivamente riservati.
Quanto alla mancata indicazione, in sede di pubblicazione della graduatoria, dei titoli di riserva posseduti dai candidati, la Corte ne ha affermato la legittimità alla luce dell’art. 35, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025, che impongono la minimizzazione dei dati personali, prevedendo un’area ad accesso riservato ai partecipanti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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