Espulsione ministeriale e accertamento della pericolosità sociale (TAR Lazio n. 12186 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 costituisce atto di alta discrezionalità amministrativa, rimesso alla responsabilità del Governo, il cui sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco e formale. Tale controllo non può estendersi al merito della valutazione, ma si sostanzia nella verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole. In materia di tutela della vita privata e familiare, l’ingerenza dell’autorità pubblica, ai sensi dell’art. 8 CEDU, è proporzionata quando risulti giustificata dall’esigenza di prevenire la commissione di reati e di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico, interessi collettivi di primario rilievo rispetto ai quali le situazioni personali e familiari appaiono recessive.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato consiste in un decreto di espulsione emesso dal Ministero dell’Interno a carico di uno straniero, ritenuto socialmente pericoloso in ragione di una condanna definitiva per il reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., nonché di una serie di condotte aggressive e violente. Il decreto è stato notificato il 21.02.2024 e, in pari data, la Questura di Milano ha disposto l’immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera, provvedimento successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Milano.
Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione e l’ordine di esecuzione, deducendo cinque motivi di censura riconducibili alla violazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 8 CEDU e al difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando come l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 attribuisca al Ministro dell’Interno un’ampia discrezionalità nella valutazione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Da tale natura di atto ad alta discrezionalità discende che il sindacato del giudice amministrativo è limitato al controllo estrinseco e formale, che non può penetrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione.
In punto di fatto, la Corte ha valorizzato il robusto apparato motivazionale e istruttorio del provvedimento, fondato su una pluralità di elementi: il rifiuto del permesso di soggiorno, il decreto di allontanamento del Prefetto e la condanna definitiva per atti persecutori, confermata in appello. La relazione della Questura ha documentato una prolungata serie di condotte persecutorie e aggressive, nonché la violazione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, elementi che ragionevolmente conducono alla valutazione di una pericolosità attuale, concreta e grave per l’ordine pubblico.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 8 CEDU, il Collegio ha ritenuto l’ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente proporzionata e giustificata dall’esigenza di prevenire la commissione di reati e preservare la sicurezza nazionale. Ha inoltre escluso l’operatività delle eccezioni di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, considerando che la valutazione concreta dei vincoli familiari, richiesta dall’art. 13, comma 2-bis, del medesimo decreto, deve cedere di fronte alla preminenza degli interessi collettivi alla sicurezza e all’incolumità pubblica.
La Corte ha pertanto respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato esente da vizi logici e di travisamento, e ha compensato le spese di lite per giustificati motivi equitativi.
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Nota della Redazione
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