Ripiano payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione per gli atti regionali di liquidazione (TAR Lazio n. 12040 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, gli atti regionali e subregionali che individuano le aziende fornitrici soggette al payback e le relative quote debitorie costituiscono esercizio di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, configurandosi come mero accertamento matematico-contabile. Ne deriva che la situazione giuridica del fornitore, consistente nel diritto a non pagare o a pagare una somma minore, non è intermediata dal potere amministrativo e assume natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale, e non del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle forniture di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Friuli – Venezia Giulia e gli enti del servizio sanitario regionale avevano dato attuazione al meccanismo di payback, approvando gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e determinando le quote debitricie. Il ricorso, originariamente proposto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, era diretto anche avverso gli atti statali presupposti, già gravati in un separato giudizio definito “portante” dalla stessa ricorrente.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnativa dei provvedimenti regionali e subregionali di liquidazione degli importi, mentre la ricorrente insisteva per la riunione con il giudizio parallelo concernente gli atti statali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato il perimetro del giudizio, rilevando che il ricorso parallelo, concernente l’impugnativa dei decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e delle linee guida attuative, era già stato definito con sentenza di rigetto. Ne consegue che l’impugnativa degli atti statali, riproposta per mero tuziorismo difensivo, non poteva essere nuovamente valutata, restando il thema decidendum limitato ai soli provvedimenti regionali e delle aziende sanitarie.
Quanto alla eccepita giurisdizione, il Collegio ha aderito al consolidato orientamento secondo cui il sistema di payback si articola su un duplice livello. Allo Stato compete esclusivamente la determinazione dei tetti di spesa e la certificazione dello scostamento, mediante provvedimenti ministeriali di natura autoritativa. Gli enti del servizio sanitario regionale e le Regioni intervengono successivamente con compiti meramente esecutivi, tecnici e contabili: le strutture sanitarie certificano il fatturato delle singole aziende fornitrici, mentre la Regione verifica la coerenza dei dati e compila l’elenco dei soggetti obbligati al ripiano.
Tale attività decentrata è stata qualificata come interamente vincolata e priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche tecnica. L’atto regionale, al di là del nomen iuris, non costituisce quindi espressione di potere autoritativo, instaurandosi con il privato un rapporto di natura paritetica. La situazione giuridica vantata dal fornitore, consistente nel diritto a non versare o a versare una somma minore, deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali di determinazione del tetto e di certificazione del superamento, trovando applicazione una percentuale fissata ex lege al fatturato calcolato secondo le modalità di legge.
Sulla base del criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha pertanto declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dichiarando il ricorso inammissibile per la parte concernente i provvedimenti regionali e subregionali. Ha altresì respinto l’istanza di riunione con gli altri giudizi pendenti, trattandosi di impugnative di atti di Regioni diverse, la cui riunione sarebbe stata di ostacolo alla eventuale trasposizione dinanzi a giudici ordinari territorialmente differenti.
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