Parere ministeriale non lesivo e difetto di legittimazione passiva: inammissibile il ricorso per il TFS dei Vigili del Fuoco (TAR Lazio n. 12012 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio (TFS), l’unico soggetto obbligato a corrispondere la prestazione è il competente ente previdenziale, con la conseguenza che il parere espresso dal Ministero in ordine alla spettanza del beneficio è privo di lesività, in quanto inidoneo a incidere sulla pretesa vantata dal dipendente. Ne deriva che l’impugnativa del parere ministeriale è inammissibile per difetto di lesività, mentre la domanda di condanna dell’amministrazione a rideterminare l’indennità è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, ove proposta esclusivamente nei confronti del Ministero e non anche dell’ente previdenziale.
Il Fatto
Alcuni dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ormai in quiescenza, impugnavano il parere negativo con cui il Ministero dell’interno escludeva l’applicabilità dei benefici previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 al proprio personale, prospettando la competenza esclusiva dell’Inps in materia di calcolo del trattamento di fine servizio. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’atto e la condanna dell’amministrazione a rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1, co. 98, l. n. 234/2021.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio dichiara il ricorso inammissibile sulla base di una duplice ratio. In primo luogo, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere la prestazione previdenziale è il competente ente, mentre il Ministero partecipa al procedimento solo attraverso l’invio di dati relativi all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore, in un rapporto di collaborazione interna tra enti che non incide sulla legittimazione processuale (richiama C.g.a.R.S., sez. giur., 19.8.2022, n. 926).
Ne consegue che l’opinione espressa nel parere ministeriale è priva di lesività, inidonea a incidere sulla pretesa fatta valere dai ricorrenti, e pertanto la sua impugnazione è inammissibile.
In secondo luogo, il Collegio osserva che, nonostante la stessa parte ricorrente avesse evocato le competenze dell’Inps in materia, il ricorso non è stato notificato all’ente previdenziale, ma è stato rivolto unicamente nei confronti del Ministero. La domanda di condanna proposta esclusivamente verso un plesso amministrativo che, già dalla prospettazione della parte, risulta estraneo alla relazione giuridica dedotta in giudizio, determina l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva.
La Corte esclude inoltre che possa condurre a diverse conclusioni il precedente della stessa Sezione (sent. n. 9889 del 28.5.2026), invocato dai ricorrenti, in quanto in quel caso la domanda era stata rivolta anche nei confronti dell’Inps, parte di quel giudizio.
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Nota della Redazione
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