Riduzione all’80% della tariffa per assenza del paziente nelle comunità terapeutiche: legittima la discrezionalità regionale (TAR Lazio n. 11983 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di programmazione regionale in ambito sanitario è caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, finalizzata al bilanciamento di interessi contrapposti di rilevanza costituzionale. Il sindacato del giudice amministrativo su tali scelte è circoscritto ai profili di manifesta illogicità o arbitrio. È legittima la previsione che riconosce l’80% della tariffa giornaliera alle strutture residenziali di salute mentale in caso di assenza programmata del paziente o di ricovero ospedaliero non programmato, in quanto tale misura copre i costi fissi della struttura decurtando soltanto i costi variabili non sostenuti durante l’assenza.
Il Fatto
Alcune società che gestiscono comunità terapeutiche accreditate nella Regione Lazio hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 624 del 17 luglio 2025, recante l’aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte alle persone affette da disturbi della salute mentale. La delibera prevedeva il riconoscimento dell’80% della tariffa giornaliera in caso di assenza programmata del paziente (quale i rientri in famiglia previsti nel progetto individuale) o di ricovero ospedaliero non programmato fino a un massimo di 10 giorni consecutivi.
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, della legge n. 180/1978 e del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza, sostenendo che il nuovo meccanismo remunerativo penalizzerebbe momenti centrali del processo terapeutico e costringerebbe le strutture a dimettere i pazienti al decimo giorno di ricovero per evitare l’interruzione della remunerazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la natura del potere esercitato dalla Regione, qualificandolo come espressione dell’ampia discrezionalità in materia di programmazione sanitaria e dimensionamento delle risorse, volto a bilanciare esigenze di contenimento della spesa, garanzia di prestazioni adeguate e interessi delle strutture private accreditate.
Alla luce di tale premessa, il sindacato del giudice amministrativo è stato correttamente limitato alla verifica di manifesta illogicità o arbitrio dell’operato amministrativo. Sotto tale profilo, la previsione della riduzione tariffaria è stata ritenuta ragionevole: in caso di assenza del paziente, la struttura non sostiene costi variabili quali pasti giornalieri e lavanderia, sicché la decurtazione del 20% appare funzionale a coprire i soli costi fissi, garantendo comunque la sostenibilità economica della struttura accreditata.
Il Collegio ha altresì rilevato l’assenza di irragionevolezza nella scelta del limite di 10 giorni consecutivi di assenza, rilevando come il pagamento della tariffa integrale in costanza di assenza produrrebbe la situazione paradossale di rendere più remunerativa la giornata di assenza rispetto a quella di effettiva presenza del paziente. Quanto alla dedotta mancata condivisione del nuovo sistema, il Tribunale ha accertato che la misura era stata adottata solo a seguito di incontri tra la Regione e i rappresentanti delle strutture private accreditate, rinvenibili nella documentazione versata in atti.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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