Il soccorso istruttorio prevale sulle clausole di esclusione per carenze documentali (TAR Lazio n. 11970 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta, ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, è ammissibile anche dopo la presentazione dell’offerta economica, purché i chiarimenti resi non ne modifichino il contenuto sostanziale. È legittimo il soccorso istruttorio che completa la documentazione accessoria sull’analisi dei costi, quando l’offerta, espressa a corpo, risulti già chiara e immutata nei suoi importi. Il dovere del soccorso istruttorio ha natura imperativa e prevale sulle clausole della lex specialis che comminino l’esclusione automatica per mere carenze documentali, salvo il limite dell’immutabilità del contenuto sostanziale dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione di una gara per la fornitura e installazione di un sistema di video rappresentazione presso la Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima. La stazione appaltante aveva richiesto alla controinteressata, dopo l’apertura delle offerte, la documentazione sulla composizione del prezzo, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara. La ricorrente sosteneva che tale richiesta avesse illegittimamente integrato l’offerta economica, in violazione del principio di immodificabilità delle offerte e della par condicio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso che la richiesta di chiarimenti ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 abbia integrato l’offerta economica. Ha rilevato che l’aggiudicataria aveva già fornito, in sede di offerta, un documento “composizione del prezzo” contenente l’articolazione dei costi per attività e fasi, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. La successiva richiesta riguardava solo informazioni addizionali e chiarificatrici, funzionali a un’eventuale verifica di anomalia. L’apporto successivo, lungi dal modificare gli importi totali o delle singole fasi, ha aggiunto una premessa esplicativa senza alterare il prezzo complessivo offerto.
Il Tribunale ha quindi ritenuto corretta la sussunzione della richiesta sotto il paradigma dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta e su ogni loro allegato, a condizione che non venga modificato il contenuto dell’offerta stessa. Ha osservato che il documento sulla composizione del prezzo non è assimilabile all’atto di espressione dell’offerta, ma costituisce un allegato funzionale a un’eventuale verifica di anomalia, la quale, secondo lo schema del codice, appartiene a un segmento procedimentale successivo e distinto.
Quanto alla clausola del disciplinare che comminava l’esclusione per la mancata indicazione della composizione del prezzo, il Collegio ha affermato che il dovere del soccorso istruttorio ha ormai una funzione primaria ed imperativa, prevalendo sulle previsioni della lex specialis. Ha richiamato il principio per cui l’omessa o incompleta allegazione della documentazione di gara costituisce il presupposto per l’esercizio del dovere di soccorso, e non per l’adozione dell’esclusione. La clausola che preveda l’esclusione automatica per una carenza documentale sanabile è contraria a norma imperativa ed è soggetta al meccanismo dell’eterointegrazione.
Il Tribunale ha infine respinto il motivo sulla pretesa parzialità dell’offerta, ritenendo le prestazioni relative all’impianto di illuminazione e alle postazioni Workstation comprese nell’offerta a corpo, e ha dichiarato infondata anche la censura avverso il diniego di autotutela, trattandosi di risposta discrezionale della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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