Esclusione dal concorso interno per sergenti e clausola escludente del bando (TAR Lazio n. 11966 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti delle Forze Armate, la clausola del bando che preclude la partecipazione a coloro che abbiano riportato una condanna per delitto non colposo, anche a pena condizionalmente sospesa, è immediatamente lesiva. Detta clausola, fotografando una condizione ostativa già esistente al momento della domanda, determina l’onere di immediata impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Il successivo provvedimento di esclusione, che si limiti ad applicare pedissequamente tale previsione, costituisce atto vincolato la cui legittimità va valutata alla stregua della clausola, senza che l’Amministrazione sia tenuta a motivare in concreto sulla gravità del reato o sulla compatibilità della condanna con il rapporto fiduciario.
Il Fatto
Un primo graduato dell’Esercito Italiano, volontario in servizio permanente, partecipava al concorso interno per titoli bandito per l’ammissione al 26^ corso di formazione basico finalizzato all’immissione nel ruolo dei sergenti, risultando vincitore e superando la prima fase del corso. Successivamente, l’Amministrazione disponeva la sua esclusione dalla procedura in quanto privo del requisito previsto dall’art. 2, comma 2, lett. c) del bando, che richiedeva di “non essere stati condannati per delitti non colposi”, essendo stata accertata una condanna irrevocabile per delitto non colposo, anteriore alla pubblicazione del bando. Il militare impugnava sia il provvedimento di esclusione sia la clausola del bando, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e sproporzione, non avendo l’Amministrazione valutato in concreto l’incidenza della condanna sul rapporto fiduciario. La causa, inizialmente proposta dinanzi al TAR per la Toscana, veniva riassunta dinanzi al TAR Lazio, dichiaratosi competente in via inderogabile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato il provvedimento di esclusione come atto vincolato, in quanto meramente applicativo di una clausola della lex specialis che descriveva esattamente la condizione ostativa già sussistente in capo al candidato. La clausola, a sua volta, dava attuazione all’art. 690 del d.lgs. n. 66/2010 – nella formulazione ratione temporis vigente – che demanda al decreto ministeriale la definizione dei requisiti di partecipazione ai concorsi interni per il reclutamento dei sergenti, richiedendo un particolare rigore per l’accesso a un ruolo caratterizzato da superiori livelli gerarchici e di responsabilità.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso per tardiva impugnazione della clausola escludente. L’effetto lesivo, ha osservato il giudice, era evincibile dal tenore letterale dell’art. 2, comma 2, lett. c) del bando, letto in combinato disposto con i successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo, che prevedevano espressamente l’esclusione in caso di difetto dei requisiti. La clausola era quindi <
Quanto alle censure di merito, il TAR ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la valutazione sulla compatibilità della condanna penale con l’accesso al ruolo superiore era stata compiuta ex ante, in via generale e astratta, dall’Amministrazione nel dettare la disciplina concorsuale. Le doglianze relative alla sproporzione dell’esclusione sono state infine reputate apodittiche, non avendo il ricorrente allegato elementi concreti sulla natura del fatto-reato, né prodotto la sentenza penale di condanna, così impedendo ogni verifica di congruità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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