Accesso alla documentazione sanitaria: il difetto di detenzione materiale non è opponibile al richiedente (TAR Lazio n. 11954 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la circostanza che un documento sia materialmente custodito da un ufficio diverso da quello al quale è stata presentata l’istanza, ma comunque incardinato all’interno della medesima amministrazione, costituisce una mera evenienza organizzativa interna, non opponibile al richiedente che eserciti il proprio diritto. Il consenso al trattamento dei dati personali sanitari, sottoscritto dall’interessato, non osta all’ostensione della documentazione sanitaria che lo riguardi. Laddove la documentazione richiesta attenga allo stesso soggetto istante, non si pone alcun problema di tutela della riservatezza di terzi. Ne consegue che l’amministrazione è tenuta a esibire tutta la documentazione sanitaria – ivi inclusi verbali di visita, esiti di test psico-fisici e relazioni cliniche – posta a fondamento del proprio giudizio sullo stato di salute del militare.
Il Fatto
Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, dopo essere stato coinvolto in un intervento di servizio, veniva ripetutamente giudicato “AMMALATO” dalle visite mediche dell’Infermeria Presidiaria e, per tale ragione, gli venivano ritirati il tesserino di riconoscimento e l’arma di ordinanza. Ritenendo la misura ingiustamente protratta, il militare presentava plurime istanze di accesso agli atti per ottenere la documentazione sanitaria posta a fondamento di tale giudizio. L’amministrazione riscontrava solo parzialmente le richieste, consegnando alcuni documenti ma negando, di fatto, l’accesso a verbali di visita, esiti di test e relazioni cliniche, sostenendo che tale documentazione non fosse nella disponibilità dell’ufficio interpellato ma della struttura sanitaria.
Il militare, quindi, adiva il TAR Lazio per ottenere l’annullamento del parziale diniego e l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia dell’integrale documentazione sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso dell’udienza di discussione, il difensore del ricorrente aveva confermato che parte della documentazione richiesta era stata nel frattempo consegnata. Per tale parte, la domanda doveva ritenersi satisfatta e, pertanto, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La questione residua concerneva esclusivamente la documentazione sanitaria – verbali di visita, esiti dei test psico-fisici e relazioni cliniche – mai ostesa al militare. Sul punto, la Corte ha constatato che l’amministrazione aveva fondato la propria difesa sull’assunto che tali atti fossero nella disponibilità dell’Infermeria Presidiaria, struttura non destinataria dell’istanza.
Il TAR ha ritenuto tale eccezione infondata, osservando come l’Infermeria Presidiaria fosse incardinata all’interno del Comando Carabinieri Legione Lazio, soggetto al quale l’istanza di accesso era stata presentata. La circostanza che un documento sia materialmente custodito da un ufficio piuttosto che da un altro della medesima amministrazione è stata qualificata come una mera evenienza organizzativa interna, non opponibile al richiedente. Il Collegio ha inoltre precisato che l’avvenuta sottoscrizione del modulo di consenso al trattamento dei dati sanitari non costituisce ostacolo all’accesso, poiché la struttura avrebbe anzi dovuto consegnare la documentazione al diretto interessato. Infine, è stato evidenziato che, riguardando gli atti richiesti lo stesso soggetto istante, non sussiste alcun problema di tutela della riservatezza di terzi e alcuna ragione ostativa all’accoglimento della pretesa.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha quindi condannato il Ministero della Difesa all’ostensione di tutta la documentazione sanitaria posta a fondamento del giudizio di inidoneità, con condanna alle spese di lite e distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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