Riconoscimento titolo estero di sostegno e obbligo di esame comparativo effettivo con misure compensative (TAR Lazio n. 11929 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’autorità nazionale, in applicazione diretta degli artt. 45 e 49 TFUE e al di là del regime della direttiva 2005/36/CE, è tenuta a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto sostanziale tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale per l’accesso alla professione. La natura non abilitante del titolo estero o la sua qualificazione come “titolo proprio” non è di per sé ostativa al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino italiano, impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge, denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, finalizzato all’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria.
L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, sul presupposto che il titolo fosse un mero attestato di frequenza privo di valenza ufficiale e abilitante, e che il corso seguito all’estero si riferisse al “sostegno educativo” e non a quello “didattico” previsto dal D.M. 30 settembre 2011. A sostegno del diniego era stato richiesto il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, reso in senso negativo a seguito di una comparazione che aveva evidenziato presunte differenze incolmabili tra i due percorsi formativi. Il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare e, all’udienza pubblica del 17 giugno 2026, la causa era stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo che le obiezioni sollevate dall’Amministrazione non superassero il sindacato di legittimità. In primo luogo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Collegio ha rilevato come l’assenza di un titolo attestante la qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE non esoneri lo Stato membro ospitante dall’obbligo di valutare le competenze effettivamente acquisite dall’interessato, confrontandole con quelle richieste per l’accesso alla professione.
Centrale, sul punto, è il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24), sopravvenuta rispetto al diniego impugnato, che ha ribadito l’obbligo delle autorità nazionali di considerare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, procedendo a una comparazione non meramente formale. Il Collegio ha valorizzato la documentazione versata in atti, dalla quale emergeva una diffusa sovrapposizione tra le materie del corso spagnolo e gli insegnamenti previsti per il percorso italiano di specializzazione sul sostegno dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
La sentenza ha altresì censurato il carattere apodittico dei rilievi ministeriali, fondati su elementi quali la denominazione del corso (“sostegno educativo” anziché “didattico”) o la modalità blended di svolgimento, senza un esame concreto della durata del percorso (1500 ore, di cui 1200 di formazione teorica e 300 pratica) e del suo contenuto formativo.
Con specifico riguardo alla mancata assegnazione di misure compensative, il TAR ha richiamato il proprio precedente (TAR Lazio, sez. IV bis, 31 dicembre 2025, n. 24117), affermando che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo le differenze sostanziali essere colmate con misure compensative, anche aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, come riconosciuto dalla giurisprudenza europea.
Il Collegio ha infine ribadito, richiamando l’Adunanza plenaria n. 22/2022, l’irrilevanza della distinzione tra “titoli ufficiali” e “titoli propri”, non essendo richiesta l’identità tra i titoli confrontati ma una mera equivalenza, e ha annullato il provvedimento, disponendo il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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