L’inerzia dell’amministrazione nell’ottemperanza del giudicato sul diniego di visto comporta la nomina del commissario ad acta e l’astreinte (TAR Lazio n. 11922 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non adotta gli atti esecutivi del giudicato di annullamento di un diniego di visto, limitandosi a dichiarare di attendere una conferma da parte dell’istituzione universitaria, incorre in inottemperanza, essendo tenuta a concludere il procedimento di riesame entro il termine assegnato. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione, nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ma non può sostituirsi all’amministrazione nel riesercizio del potere, che resta connotato da profili di discrezionalità. Nell’esecuzione, l’amministrazione non può addurre, per la prima volta, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino turco, destinatario di un diniego di visto d’ingresso per motivi di studio da parte del Consolato Generale d’Italia a Istanbul, aveva ottenuto l’annullamento di tale provvedimento con sentenza del TAR Lazio. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva ancora riesaminato l’istanza, così il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza. La difesa erariale si costituiva rappresentando di attendere una nuova conferma dell’Università di Torino circa la possibilità di immatricolazione dell’istante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’amministrazione non aveva concluso il procedimento di riesame alla luce degli effetti conformativi della sentenza ottemperanda. Al momento della domanda e del diniego, il ricorrente era in tempo utile per l’immatricolazione, sicché l’inerzia protrattasi per oltre quattordici mesi integrava una violazione dell’obbligo di esecuzione del giudicato.
Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di riesaminare l’istanza entro trenta giorni, precisando che non è necessaria la presentazione di una nuova domanda e che l’istruttoria supplementare può essere espletata solo se indispensabile. Ha inoltre richiamato il limite di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in forza del quale, esercitando nuovamente il potere dopo l’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione non può opporre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
La domanda di condanna al rilascio del visto è stata invece respinta, poiché la valutazione spetta all’amministrazione nel suo margine di discrezionalità, non essendo emersi elementi che imponessero l’accoglimento dell’istanza.
Per garantire l’effettività della tutela, il Tribunale ha nominato fin da subito il Capo dell’Unità per i Visti quale commissario ad acta, con il compito di provvedere all’esecuzione entro i successivi trenta giorni dal decorso del termine assegnato all’amministrazione. Ha altresì accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, nella misura di cinque euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine ordinatorio.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in complessivi mille euro, oltre accessori, con l’avvertenza che restano salvi gli eventuali profili di responsabilità civile ed erariale del funzionario che ha adottato l’atto illegittimo.
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Nota della Redazione
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