Carta docente: l’inerzia del Ministero integra l’inottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 11855 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto del docente all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi della inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dal comportamento omissivo dell’amministrazione, la quale è sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità sul quomodo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, deve ritenersi decorso per l’avvio dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza che dichiarava il suo diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00. La sentenza, passata in giudicato, non era stata però eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si costituiva in giudizio con formula di stile, senza svolgere alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo la notifica rituale e sussistente la competenza territoriale del tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha accertato la fondatezza della domanda, evidenziando che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava decorso e che l’amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, essendo l’amministrazione sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica. La mancata attuazione del dictum giudiziale da parte del Ministero ha quindi integrato gli estremi della inottemperanza, citando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, assicurando al ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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