Payback dispositivi medici: declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali di ripiano (TAR Lazio n. 11850 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le Regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del quadro regolatorio determinato a livello statale, approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e liquidano le relative quote debitorie costituiscono attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. Il provvedimento regionale non è espressione di potestà autoritativa, ma si risolve in un mero accertamento matematico-contabile dell’importo dovuto dalla singola azienda, calcolato applicando la percentuale fissata ex lege al fatturato certificato. Ne deriva che la posizione giuridica vantata dal fornitore non è intermediazione del potere amministrativo, ma si configura come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. Il ricorso davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle forniture di dispositivi medici, impugnava gli atti della Regione Toscana e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere che, approvando gli elenchi dei fornitori soggetti al ripiano, avevano determinato le quote a suo carico per gli anni 2015-2018. Il ricorso, proposto in seguito all’opposizione a ricorso straordinario tempestivamente notificato, era diretto anche avverso i provvedimenti ministeriali presupposti, già gravati in un separato e parallelo giudizio definito “portante”, per il quale era stata chiesta la riunione. La società deduceva plurimi vizi di legittimità, riproponendo le censure già formulate avverso i decreti statali e aggiungendo vizi propri degli atti regionali, oltre a questioni di legittimità costituzionale della disciplina sul c.d. payback.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente delimitato il perimetro del giudizio, rilevando che il ricorso parallelo era stato respinto con sentenza del medesimo TAR, con la conseguenza che l’impugnativa degli atti statuali, riproposta per mero tuziorismo, non poteva essere nuovamente esaminata, essendo stata già definita nell’altro giudizio. L’esame è stato pertanto circoscritto ai soli provvedimenti regionali e subregionali.
Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, il tribunale ha richiamato il consolidato indirizzo della propria giurisprudenza in materia di payback sui dispositivi medici, valorizzando la ripartizione di competenze tra livello statale e livello regionale. Allo Stato spetta in via esclusiva determinare i tetti di spesa e certificarne lo scostamento con decreti ministeriali, mentre Regioni ed enti del Servizio sanitario intervengono in una fase successiva con compiti meramente esecutivi, tecnici e contabili di ricognizione e certificazione dei fatturati.
Tale attività, ha precisato la sentenza, risulta interamente vincolata e priva di qualsivoglia margine di discrezionalità: l’importo dovuto dalla società è calcolato applicando matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato (al lordo dell’IVA) risultante dal modello CE consolidato. L’atto regionale, al di là del nomen iuris attribuito, non è quindi espressione di un potere autoritativo, ma si inserisce in un rapporto paritetico tra amministrazione e privato, dal quale sorge una vera e propria obbligazione a contenuto patrimoniale.
Di conseguenza, la situazione di diritto soggettivo rivendicata dall’azienda fornitrice a non pagare o a pagare una somma minore trova tutela davanti al giudice ordinario. Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo la cessazione degli effetti delle misure cautelari concesse e rimettendo al giudice ordinario la decisione anche sull’istanza di estromissione di una delle amministrazioni statali costituite, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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