Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree sarde (TAR Lazio n. 11809 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso è rimessa integralmente alla parte che agisce ed è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale e dell’intervenuta conoscenza formale della controparte, da conseguirsi mediante notifica o altre forme equipollenti. L’estinzione del giudizio per rinuncia è dichiarata quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non manifestano opposizione. La compensazione delle spese di lite, in deroga alla regola tendenziale della condanna del rinunciante, può essere equamente disposta tenuto conto dell’adesione della parte ricorrente e dell’assenza di richieste contrarie delle altre parti.
Il Fatto
Una compagnia aerea ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2025, n. 213, recante l’imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) su numerose rotte aeree da e per la Sardegna, nonché i sei bandi di gara pubblicati dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento in esclusiva, con compensazione, della gestione dei relativi servizi di linea.
Il ricorso era stato affidato a motivi di illegittimità riguardanti il provvedimento ministeriale e le procedure di gara. In data 22 aprile 2026, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, stante l’intervenuta aggiudicazione della gara e la conseguente perdita di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La rinuncia è stata notificata alle controparti, che non hanno manifestato opposizione.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la disciplina della rinuncia nel processo amministrativo, richiamando l’art. 84, comma 1, c.p.a., ai sensi del quale la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria o resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il Collegio ha precisato che l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente alla parte che agisce ed è soggetto alle sole condizioni della provenienza della dichiarazione dalla parte o dal suo procuratore espressamente autorizzato e della intervenuta conoscenza della controparte, da conseguirsi in modo formale mediante notifica o dichiarazione agli atti, ovvero attraverso forme equipollenti quali la dichiarazione resa in udienza o il deposito dell’atto sottoscritto dalla parte personalmente, con adesione delle altre difese costituite, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429.
Il TAR ha quindi verificato che la rinuncia era stata ritualmente notificata e che le controparti, costituite in giudizio, ne avevano preso atto senza manifestare opposizione, condizione richiesta dalla norma per la prosecuzione del processo. Non essendovi alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, il Collegio ha disposto l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha ritenuto di poterle compensare equamente tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., che pone la condanna alle spese a carico del rinunciante, tenuto conto dell’adesione espressa in tal senso dalla società ricorrente e della mancanza di richieste contrarie provenienti dalle altre parti. L’estinzione del giudizio è stata conseguentemente dichiarata con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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