Obbligo del MIM di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11765 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, del procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in un Paese dell’Unione Europea integra gli estremi del silenzio-inadempimento dell’amministrazione, obbligata a provvedere con atto espresso. Il termine complessivo per provvedere è di quattro mesi, ove l’autorità competente abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine, senza che occorra alcun altro presupposto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, rilasciato da un’università spagnola. L’istanza, presentata in data 4 dicembre 2025, non riceveva alcun riscontro da parte dell’Amministrazione. Decorso il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’ordine all’Amministrazione di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale. In via preliminare, il Collegio ha individuato l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in altro Stato membro nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022.
Il giudice ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti per l’accoglimento della domanda: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento. L’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, né risultavano elementi probatori contrari. La violazione riguardava sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza con un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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