Aggiornamento canoni demaniali: annullato il decreto che applica retroattivamente il nuovo indice ISTAT (TAR Lazio n. 11717 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo generale, a contenuto sostanzialmente e strutturalmente unitario e rivolto a destinatari indeterminati, una volta annullato dal giudice amministrativo, produce effetti erga omnes; la successiva adozione di un nuovo provvedimento che, per il tramite di una norma di asserita interpretazione autentica, recuperi nella base di calcolo il medesimo incremento già dichiarato illegittimo, è viziata per violazione del giudicato. La norma che sostituisce un indice statistico con altro, sensibilmente diverso per elementi inclusi nella base di calcolo, è norma innovativa e non interpretativa: essa non può trovare applicazione retroattiva per i canoni anteriori alla sua entrata in vigore, ma solo per l’avvenire.
Il Fatto
Tre società titolari di concessioni demaniali marittime per attività portuali hanno impugnato il decreto ministeriale del 18 settembre 2025 di aggiornamento, per l’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni. Le ricorrenti hanno dedotto che la base di calcolo aveva ricompreso il canone 2023, come incrementato del 25,15% dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, annullato dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato per l’illegittimo utilizzo di un indice ISTAT non previsto dall’art. 04 legge n. 494/1993. Hanno inoltre contestato l’applicazione retroattiva del nuovo indice dei prezzi alla produzione, introdotto dall’art. 6 d.l. n. 73/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha escluso il difetto di legittimazione a far valere il giudicato, qualificando il decreto del 30 dicembre 2022 come atto generale ad effetti inscindibili, il cui annullamento opera erga omnes. Ha altresì escluso la necessità di impugnare gli atti di determinazione del canone, ravvisando tra il decreto impugnato e le richieste di pagamento un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata e necessaria. Ha infine escluso l’acquiescenza desumibile dal pagamento degli ordini, trattandosi di adempimento doveroso a pena di decadenza.
Nel merito, la Corte ha accertato che l’aggiornamento 2025, applicato nella misura del -0,65%, è stato calcolato sul canone 2024, a sua volta determinato sul canone 2023 comprensivo dell’aumento del 25,15% annullato dal giudice amministrativo. Il Ministero ha così recuperato un parametro illegittimo, rendendo efficace per gli anni successivi un incremento contenuto in un decreto annullato in via definitiva. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025, nel sostituire l’indice dei prezzi all’ingrosso con quello della produzione industriale — indice che comprende anche energia, gas e acqua — è stato ritenuto dal Ministero norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente.
Il TAR ha escluso tale natura. La Corte costituzionale, richiamata nella pronuncia, qualifica come interpretativa solo la norma che esprime un significato già riconducibile alla disposizione interpretata secondo gli ordinari criteri. Nel caso di specie, i due indici si basano su elementi diversi e la sostituzione non può derivare da un’attività meramente ricognitiva. La disposizione è quindi innovativa e può operare solo per il futuro, dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Il decreto impugnato è stato pertanto annullato nella parte in cui ha esteso retroattivamente il nuovo parametro ai canoni 2023 e 2024. Assorbita la questione di costituzionalità, formulata in subordine. Spese compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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