Illegittimo il ricorso collettivo di candidati esclusi dalla prova scritta per conflitto di interessi (TAR Lazio n. 11595 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è ammissibile solo a condizione che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti. In materia di impugnazione di una graduatoria di una procedura selettiva, la carenza di identità di posizioni consegue alla diversa collocazione dei singoli ricorrenti, atteso che ciascuno ha interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale. È pienamente legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. La previsione di due distinte soglie — quattro volte i posti per l’attivazione della preselezione e tre volte per l’ammissione alla prova scritta — non è contraddittoria, attenendo a finalità differenti. La diversificazione territoriale delle soglie di ammissione è conseguenza della formazione di distinte graduatorie regionali e non integra violazione del principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, insieme ad altri candidati, partecipava al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, articolato su base regionale. All’esito della prova preselettiva svolta in data 23 maggio 2024, conseguiva un punteggio pari a 30/50, risultato insufficiente per l’ammissione alla prova scritta nella Regione Sicilia, ove la soglia utile si attestava a 39 punti.
I ricorrenti impugnavano la graduatoria di ammissione, il bando di concorso, il D.M. n. 194/2022, il D.P.C.M. 3 ottobre 2023 e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità del sistema di selezione per la contraddittorietà tra le soglie previste, la regionalizzazione delle graduatorie, l’eccessiva elevazione della soglia di sbarramento e l’erronea riduzione dei posti messi a concorso in favore della procedura straordinaria. Con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alle graduatorie di merito medio tempore pubblicate dall’USR per la Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato profili di inammissibilità del ricorso collettivo. Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che il ricorso collettivo è ammissibile solo a condizione che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. Nel caso di specie, pur sussistendo doglianze relative a profili comuni di organizzazione della procedura selettiva, le censure erano rivolte ad ottenere l’ammissione alle fasi ulteriori delle prove in vista dell’inserimento in graduatoria in posizione utile, ciò che determina — sia pure mediatamente — un chiaro conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno avendo interesse all’esclusione degli altri.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto le censure infondate, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi in materia. In via generale, ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza, non ponendosi tale modalità in contrasto con il principio meritocratico, atteso che nel numero degli ammessi risultano comunque ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati.
Quanto alla duplicità delle soglie, il Collegio ha escluso profili di contraddittorietà: le due previsioni rispondono a finalità differenti, attenendo l’una alla scelta se procedere alla preselezione e l’altra alla determinazione del contingente massimo dei candidati ammessi alla fase successiva, rientrando tale articolazione nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
In ordine alla articolazione regionale della procedura, il Tribunale ha osservato che essa costituisce diretta e logica conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie, sicché la diversificazione delle soglie non determina alcuna violazione del principio di uguaglianza. I candidati, peraltro, sono posti nella condizione di conoscere ex ante il numero dei posti disponibili per ciascuna regione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità. La determinazione della soglia di accesso rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, non configurabile nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni dedotte.
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Nota della Redazione
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