Adesione al payback e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11561 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato delle somme dovute per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2025, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non la cessazione della materia del contendere. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, infatti, l’accertamento da parte dell’amministrazione dell’avvenuto effettivo versamento dell’importo ridotto, accertamento che deve risultare dagli atti di causa. La sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente incide unicamente sull’interesse alla decisione, confluendo in una pronuncia di tipo meramente processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche nel quadriennio 2015-2018, impugnava davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e la determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento che aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici tenute al versamento delle quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando l’onere a carico della società. La ricorrente deduceva plurimi profili di illegittimità, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia UE delle questioni di legittimità della disciplina sul payback dei dispositivi medici. Con successiva memoria, la società dichiarava di aver aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento dell’importo richiesto, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In udienza il difensore confermava il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur riconoscendo che l’adesione al meccanismo di pagamento agevolato e il versamento della quota ridotta integrino una sopravvenienza idonea a incidere sull’interesse alla decisione, ha disatteso la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente. La cessazione della materia del contendere, precisa il Collegio, postula che l’amministrazione abbia accertato, nelle forme previste dal citato art. 7 del d.l. n. 95/2025, l’avvenuto effettivo versamento delle somme nella misura ridotta; accertamento che, nel caso di specie, non risultava agli atti di causa, non essendo stata prodotta alcuna attestazione in tal senso da parte dell’amministrazione locale.
La pronuncia si fonda, quindi, sulla distinzione tra le due possibili evenienze processuali: da un lato la cessazione della materia del contendere, che richiede una verifica sostanziale circa il definitivo superamento della controversia e l’accertamento amministrativo dell’adempimento; dall’altro l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che consegue alla sola dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla ricorrente, unitamente alla documentazione versata in atti, fossero sufficienti a radicare la sola seconda evenienza, di natura meramente processuale, non essendo stato integrato il presupposto fattuale necessario per la prima.
La decisione è stata adottata all’esito dell’avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., relativo all’esistenza di profili di improcedibilità del gravame. Il TAR ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione delle modalità di definizione della controversia. La pronuncia conferma l’orientamento applicativo del meccanismo definitorio introdotto dal legislatore per il contenzioso sul payback dei dispositivi medici, precisando i confini processuali tra le diverse forme di chiusura del giudizio.
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Nota della Redazione
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