Risarcimento ex art. 30 c.p.a. tardivo: la riassunzione non sana la decadenza (TAR Lazio n. 11526 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, proposta ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. La proposizione dell’azione dinanzi al giudice ordinario e la successiva riassunzione dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione non sanano la tardività dell’azione originaria: la translatio iudicii conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ma la tempestività deve essere valutata con riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice sfornito di giurisdizione. L’atto meramente confermativo non è autonomamente impugnabile e non riapre i termini di decadenza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un piano di lottizzazione, lamentava l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa del Comune in relazione alla mancata approvazione del piano. Con atto di citazione notificato il 24.03.2021, la società conveniva il Comune dinanzi al Tribunale ordinario di Rieti, chiedendo il risarcimento del danno. Il giudice ordinario, con sentenza del 12.04.2023, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La società riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, ricostruisce l’iter procedimentale: il piano di lottizzazione era stato presentato nel 2017; la Regione aveva richiesto chiarimenti e integrazioni documentali nel 2018, trasmessi al Comune. A seguito della mancata integrazione da parte della società, la Regione dichiarava l’improcedibilità dell’istanza con provvedimento del 28.02.2019, comunicato alla ricorrente l’11.03.2019. Solo nel 2023 la società notificava una diffida al Comune, cui non seguiva alcun riscontro. La società proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio, respinto dal TAR con sentenza passata in giudicato, che aveva escluso la sussistenza di un silenzio-inadempimento, qualificando l’atto come soprassessorio non impugnato.
Sulla base di tale ricostruzione, il Collegio rileva che la lesione dell’interesse legittimo deriva direttamente dal provvedimento di improcedibilità del 28.02.2019, comunicato alla ricorrente l’11.03.2019: da tale data decorreva il termine di decadenza di centoventi giorni ex art. 30, comma 3, c.p.a., inutilmente spirato il 09.07.2019. La successiva nota comunale dell’21.10.2019, avente carattere meramente confermativo, è inidonea a far decorrere un nuovo termine, non apportando alcuna novità sostanziale alla situazione giuridica del destinatario.
Il Collegio esclude altresì l’applicabilità del comma 4 dell’art. 30 c.p.a., riservato alle ipotesi di inadempimento della pubblica amministrazione: nel caso di specie, il procedimento si era regolarmente concluso con un provvedimento negativo espresso, escludendo ogni ipotesi di inerzia. La circostanza che l’azione sia stata inizialmente proposta dinanzi al giudice ordinario e poi riassunta non può sanare la tardività: la riassunzione non fa venir meno l’onere di rispettare i termini di decadenza, dovendosi valutare la tempestività con riferimento alla notifica dell’atto introduttivo originario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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