Riconoscimento titolo di sostegno estero: obbligo di confronto analitico e misure compensative (TAR Lazio n. 11425 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero per l’accesso all’insegnamento di sostegno, ove la fattispecie non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE ma negli artt. 45 e 49 TFUE, l’Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate, idonee a colmare le differenze sostanziali tra i percorsi formativi. Il diniego fondato su rilievi di carattere generale e formale, senza un effettivo confronto analitico tra i programmi di studio, è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un attestato di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università locale, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in Italia. L’Amministrazione, richiamato il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca e i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28 e 29 dicembre 2022, rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante in Spagna e riscontrando differenze incolmabili rispetto al percorso formativo italiano previsto dal D.M. 30.09.2011. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurime censure. Il Presidente della Sezione accoglieva l’istanza cautelare monocratica, confermata dal Collegio in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la domanda di riconoscimento rientra nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE, come chiarito dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che impone allo Stato membro ospitante di confrontare analiticamente le competenze attestate dai titoli posseduti dall’istante con quelle richieste dalla normativa nazionale, senza poter opporre un diniego basato sulla sola natura non abilitante del titolo estero.
Il TAR rileva che la valutazione ministeriale risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di specializzazione di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” e non “sostegno didattico”) o le modalità blended di svolgimento. Tali argomenti non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze effettivamente acquisite dalla ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata, che attesta lo svolgimento di 300 ore di formazione pratica e una diffusa sovrapposizione delle materie con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
Il Collegio osserva inoltre che il Ministero non ha considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le differenze riscontrate, nonostante la giurisprudenza europea riconosca l’assegnazione di tali misure anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020).
Da ultimo, il TAR evidenzia che il legislatore ha avviato, con l’art. 7 del D.L. n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, percorsi di specializzazione per chi ha superato percorsi formativi sul sostegno all’estero, disciplinati dal Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025; il Dicastero ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero oggetto di causa, ritenendolo evidentemente rispondente ai requisiti di qualità richiesti, il che rende non chiare le ragioni del diniego opposto alla ricorrente.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, effettuando un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisita, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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