Annullato il diniego di visto per omesso preavviso di rigetto e mancato colloquio consolare (TAR Lazio n. 11404 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio del visto di ingresso, ove conclusisi prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 145/2024, conv. con mod. dalla l. n. 187/2024 (che ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998), trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la sua violazione determina l’annullamento del diniego. Il provvedimento di rigetto della richiesta di visto fondato esclusivamente su un modulo prestampato è illegittimo per difetto di motivazione ove il fascicolo procedimentale non sia idoneo a rappresentare le valutazioni compiute dall’Amministrazione, non potendo queste essere integrate in sede giudiziale. La valutazione del c.d. rischio migratorio è di natura prognostica e deve basarsi su elementi obiettivi e specifici; il mancato svolgimento del colloquio consolare ex art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011, in presenza di documentazione lacunosa o incongrua, integra un difetto di istruttoria.
Il Fatto
Un cittadino camerunese impugnava il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé aveva rigettato la sua richiesta di visto d’ingresso per soggiorno di breve durata, motivando il diniego con i “ragionevoli dubbi” sull’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto, il difetto di motivazione del provvedimento, consistente in una formula di stile, e il difetto di istruttoria per la mancata acquisizione di elementi atti a supportare la valutazione discrezionale. Il ricorso, respinto in sede cautelare, era discusso all’udienza di merito dell’8 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza di tutti i motivi di censura. In primo luogo, ha ritenuto illegittima l’omissione del preavviso di rigetto, rilevando come l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 trovi piena applicazione ratione temporis al procedimento in esame, conclusosi prima dell’entrata in vigore dell’esclusione introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 145/2024 (conv. con mod. dalla l. n. 187/2024), che ha aggiunto il comma 7-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998. La Corte ha precisato che tale esclusione opera solo dal 5 febbraio 2025 e che, trattandosi di potere discrezionale, non può trovare applicazione il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Con riguardo al secondo e terzo motivo, il Collegio ha richiamato i principi per cui l’uso del modello “prestampato” è ammissibile solo ove il fascicolo procedimentale sia eloquente nel rappresentare gli elementi che hanno condotto alla decisione; in caso contrario, l’Amministrazione è tenuta a chiarire la motivazione anche mediante la compilazione del campo “other remarks”, stante il divieto di motivazione postuma. Ha altresì evidenziato la “fondamentale rilevanza” del colloquio consolare, che avrebbe reso possibile un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente il difetto di istruttoria, non emergendo dal fascicolo le valutazioni compiute dall’Amministrazione e non essendo stati allegati indici specifici del c.d. rischio migratorio, che deve desumersi da elementi obiettivi e non da una ricostruzione meramente ipotetica.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi all’esito di una rinnovata istruttoria, in contraddittorio con l’interessato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in deroga al criterio della soccombenza, per le peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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