Il superamento delle soglie quantitative non basta per l’abilitazione scientifica (TAR Lazio n. 11399 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio della commissione si articola in tre momenti logici: l’accertamento del raggiungimento delle mediane quantitative, la valutazione analitica della produzione scientifica e la formulazione del giudizio qualitativo finale sulla maturità scientifica del candidato. Il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo, potendo la commissione motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici. Il giudizio collegiale reso a maggioranza costituisce una sintesi coerente dei giudizi individuali dei commissari che si sono espressi in senso negativo, senza che sia necessario dar conto specificamente della posizione di quelli rimasti in minoranza. Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di non abilitazione è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o erroneità, restando intangibile il nucleo discrezionale della valutazione tecnico-scientifica. La valutazione della proiezione internazionale della ricerca non può essere ridotta alla mera constatazione di elementi formali come il possesso del codice ISBN o ISSN.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato di seconda fascia, ha presentato domanda per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 10/E1. Pur avendo ottenuto una valutazione positiva circa l’impatto della produzione scientifica e risultando in possesso di sette titoli tra quelli indicati dalla commissione, il candidato non è stato ritenuto idoneo dalla maggioranza dei commissari. Il giudizio negativo è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dei criteri di cui al D.M. n. 120/2016 e il difetto di motivazione del giudizio collegiale, oltre alla contraddittorietà rispetto ai giudizi individuali dei singoli commissari favorevoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 3 del D.M. n. 120/2016, secondo cui la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, attribuendo l’abilitazione esclusivamente a coloro che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento. Ha altresì valorizzato l’art. 4 del medesimo decreto, che individua i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riguardo alla qualità, all’originalità, al rigore metodologico e alla collocazione editoriale dei prodotti scientifici.
Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, VII, 10.7.2023, n. 6751, il Collegio ha chiarito che il procedimento abilitativo si compone di tre momenti logici distinti: il giudizio quantitativo statistico, il giudizio qualitativo analitico e il giudizio qualitativo finale sulla maturità scientifica. Il superamento delle soglie costituisce soltanto un requisito di accesso alla valutazione e non può essere enfatizzato, poiché non fornisce alcuna indicazione sulla qualità intrinseca delle pubblicazioni presentate.
Dall’esame dei giudizi individuali, il TAR ha rilevato che tutti i commissari, pur con valutazioni difformi sull’esito finale, convergevano nel riconoscere la limitata proiezione internazionale del candidato e la fase iniziale delle sue esperienze di progettazione e direzione della ricerca. La circostanza che due commissari avessero espresso un giudizio positivo non richiedeva una motivazione rafforzata del giudizio collegiale negativo, essendo tale eventualità riconducibile alla normale dialettica interna alla commissione, come chiarito dal Cons. Stato, VII, 25.1.2023, n. 870.
Il Collegio ha infine respinto la tesi del ricorrente secondo cui la proiezione internazionale non potrebbe essere contestata in presenza di pubblicazioni dotate di codice ISBN o ISSN, osservando che tale argomentazione riduce l’apprezzamento della posizione del candidato a meri elementi formali. La valutazione negativa è stata condotta sulla base di indici non manifestamente irragionevoli, né erronei, e pertanto il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione del non univoco apprezzamento del curriculum da parte dei commissari.
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Nota della Redazione
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