Oneri di urbanizzazione e convenzione non stipulata: la prescrizione non decorre (TAR Lazio n. 11376 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di oneri di urbanizzazione accessori a una convenzione urbanistica, l’obbligazione sorge solo con la stipula della convenzione medesima, la cui mancata conclusione impedisce il perfezionamento dell’assegnazione del diritto di superficie e, conseguentemente, il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La determinazione e la liquidazione del contributo da parte dell’amministrazione non costituiscono esercizio di potestà autoritativa, ma atti di gestione di un rapporto obbligatorio paritetico. Il credito per oneri di urbanizzazione ha natura pecuniaria ed è soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277, primo comma, c.c.; la rivalutazione automatica costituisce eccezione tassativa, non applicabile in difetto di espressa previsione normativa o convenzionale.
Il Fatto
L’ATER del Comune di Roma impugnava la determinazione dirigenziale e la successiva nota con cui Roma Capitale accertava la somma di euro 1.074.385,92 a titolo di corrispettivo per opere di urbanizzazione, comprensiva di rivalutazione dal febbraio 1984 al settembre 2015, per l’assegnazione del diritto di superficie su suoli comunali nel piano di zona 10V Acilia. Il diritto era stato concesso all’epoca all’IACP con delibere degli anni 1983-1984 per realizzare un intervento di edilizia economica e popolare, con corrispettivo fissato in euro 3,27 al metro cubo dalla deliberazione consiliare n. 4235/1982. L’azienda deduceva l’intervenuta prescrizione del credito e l’illegittimità dell’importo maggiorato. Il ricorso, accolto in primo grado, era stato annullato con rinvio dal Consiglio di Stato per lesione del contraddittorio, e il giudizio era stato riassunto da Roma Capitale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prescrizione del contributo di costruzione, precisando che gli atti con cui l’amministrazione determina e liquida il contributo non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una facoltà connessa a un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto al termine di prescrizione decennale. Ha altresì ricordato che, per le convenzioni di lottizzazione, il termine decorre dalla scadenza del termine per l’esecuzione delle opere e che la scadenza non fa venire meno l’obbligazione ma la rende esigibile.
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ha rilevato la mancata stipulazione della convenzione tra l’ATER e Roma Capitale, elemento essenziale ai sensi dell’art. 35, comma ottavo, lett. b), l. n. 865/1971 per la determinazione del corrispettivo. In difetto di tale atto, l’assegnazione del diritto di superficie non si è perfezionata e il dies a quo del termine prescrizionale non ha mai cominciato a decorrere, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Il rilascio dei titoli abilitativi, avvenuto per consentire la rapida realizzazione del programma di edilizia sovvenzionata, non è idoneo a supplire alla mancata convenzione.
La domanda di annullamento è stata invece accolta limitatamente alla rivalutazione delle somme. L’obbligazione ha carattere pecuniario e, ai sensi dell’art. 1277, primo comma, c.c., vige il principio nominalistico, sicché la rivalutazione è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge. Inoltre, non essendo stata stipulata la convenzione, il credito non era né liquido né esigibile prima della decisione. L’amministrazione, avendo eseguito le opere e fissato il corrispettivo in euro 3,27 al metro cubo, non può pretendere un pagamento maggiorato che integrerebbe una indebita locupletazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con rideterminazione dell’importo dovuto secondo il parametro deliberato nel 1982, e respinto nel resto, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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