Porto d’armi: il divieto prefettizio di detenzione rende vincolato il diniego del Questore (TAR Lazio n. 11343 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la posizione del richiedente non è di diritto soggettivo assoluto, ma di interesse legittimo, essendo la regola generale il divieto di detenzione di armi e l’autorizzazione di polizia un’eccezione rimessa a un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Il diniego del Questore è atto dovuto quando sussiste un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, in quanto tra i due provvedimenti intercorre un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, che rende vincolata la revoca o il mancato rilascio del titolo. La successiva istanza di revoca del divieto prefettizio è inconferente rispetto alla legittimità del diniego questorile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Roma aveva respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS. Il provvedimento di diniego era motivato sulla base dell’esistenza di un precedente divieto di detenzione di armi, emesso dall’Autorità prefettizia nei confronti dell’interessato.
Avverso tale atto, il ricorrente deduceva l’illegittimità per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Contestava, inoltre, il presupposto fattuale del provvedimento, evidenziando che la segnalazione alla base del divieto era discendente da una denuncia della ex moglie, poi definita con archiviazione. Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di autorizzazioni di polizia, rammentando che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi ex art. 699 cod. pen. e art. 4, comma 1, della legge n. 110/1970. La licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione, la cui concessione è subordinata alla valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del richiedente e l’assenza di rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza pubblica.
La disamina evidenzia che il giudizio di non affidabilità non richiede né una condanna penale, né un accertato abuso delle armi, potendo fondarsi su episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato. In tale contesto, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TULPS, la licenza può essere negata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, sulla base di una prognosi ancorata a circostanze attuali e concrete.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che il diniego questorile era fondato sull’esistenza di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, non impugnato. Tale circostanza integra un rapporto di presupposizione tra i due atti, rendendo il diniego del Questore un atto dovuto e vincolato, privo di spazi di discrezionalità e, come tale, sottratto ai vizi di motivazione dedotti.
Il TAR ha infine ritenuto inconferente la circostanza della successiva presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza di revoca del divieto prefettizio, in quanto sopravvenuta all’adozione del provvedimento gravato e non idonea a inficiarne la legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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