Contributi FUS e valutazione numerica della qualità artistica: motivazione e verbalizzazione (TAR Lazio n. 11335 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi al Fondo Unico per lo Spettacolo, la valutazione della qualità artistica espressa mediante punteggio numerico risulta adeguatamente motivata quando la lex specialis e i decreti direttoriali predeterminino, ex ante, i punteggi massimi attribuibili per ciascun “fenomeno” e sub-criterio, rendendo intellegibile l’iter logico seguito dalla Commissione. La verifica giurisdizionale sul voto numerico si incentra sull’idoneità degli elementi a rendere percepibile il percorso valutativo, mentre le censure sui giudizi concreti impongono di dimostrare l’illogicità della valutazione, non essendo consentito richiedere al giudice un sindacato di merito sulle scelte discrezionali dell’amministrazione. Il punteggio inferiore alla soglia minima non è sintomatico di illogicità, atteso che il giudizio avviene di triennio in triennio in ottica comparativa ed è svincolato dalle valutazioni delle tornate precedenti. In assenza di una norma che imponga la verbalizzazione delle singole opinioni, la votazione collegiale all’unanimità non richiede l’indicazione del voto di ciascun commissario.
Il Fatto
Il Centro di produzione teatrale impugnava i decreti con cui il Ministero della Cultura aveva respinto la domanda di ammissione al contributo FUS per il triennio 2025-2027, sia nel settore dei Centri di produzione teatrale di capienza 200 sia in quello dei Festival multidisciplinari, avendo conseguito in entrambi il punteggio sottosoglia di 7,8 nella valutazione della qualità artistica. Il ricorrente lamentava l’assenza di motivazione nella valutazione numerica e l’illegittimità della mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che si era limitata ad attestare l’unanimità delle decisioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, richiamando il principio per cui, in materia di FUS, la legittimità del voto numerico va verificata sull’idoneità dei criteri predeterminati a rendere intellegibile il percorso valutativo. La circostanza che il D.D.G. 19/2025, non contestato dal ricorrente, avesse fissato ex ante i punteggi massimi per ciascun fenomeno della qualità artistica, ha reso la fattispecie riconducibile ai precedenti del Consiglio di Stato che escludono il difetto di motivazione.
Quanto alla contestazione del giudizio sulla direzione artistica, il giudice ha rilevato che la ricorrente si era limitata a elencare i meriti del proprio direttore, richiedendo un’inammissibile valutazione di merito delle scelte amministrative. Il mero confronto con il punteggio ottenuto nella precedente tornata non è stato ritenuto indicativo di illogicità, essendo la valutazione espressa di triennio in triennio in ottica comparativa.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che l’unanimità della votazione deve essere presunta in assenza di espressa manifestazione di dissenso, sicché non occorre riportare il voto di ciascun commissario. Tale principio, affermato in tema di pubblici concorsi, è stato ritenuto applicabile anche alla procedura in esame, dove la Commissione aveva espressamente attestato di essere pervenuta all’unanimità alle proprie conclusioni.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.