L’inerzia dell’Amministrazione nella Carta del docente legittima l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 11278 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’Amministrazione la mancata esecuzione, nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, di una sentenza di condanna passata in giudicato, con la conseguenza che il giudice dell’ottemperanza deve accogliere il ricorso. L’onere di dimostrare l’avvenuta ottemperanza grava sul debitore, non sul creditore. In caso di perdurante inerzia, è legittima la nomina del Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di una docente all’attribuzione della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento di un importo complessivo. Il provvedimento era passato in giudicato e notificato ai fini esecutivi, ma l’Amministrazione era rimasta inerte.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato e notificata e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti di condanna a carico delle pubbliche amministrazioni.
Il TAR ha poi rilevato che, di fronte all’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. Sul punto, il Collegio ha applicato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
In relazione alla richiesta di nomina del Commissario ad acta, il TAR ha ritenuto che i presupposti della condanna dell’Amministrazione non fossero sindacabili in sede di ottemperanza, essendo il giudicato ormai formato. Ha pertanto ordinato l’esecuzione nel termine di 60 giorni, nominando fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia.
Non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora, riservando la possibilità di un successivo provvedimento in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la situazione di criticità derivante dall’inerzia sistematica dell’Amministrazione nell’adempiere ai giudicati in materia di bonus docenti.
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Nota della Redazione
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