Ottemperanza per Carta docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 11272 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario, accertato il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Di fronte all’allegato inadempimento, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, il Collegio nomina fin da ora un commissario ad acta. La condanna alle penalità di mora postula la verifica di una perdurante inottemperanza successiva alla scadenza del termine.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 5970/2025, passata in giudicato, con cui l’Amministrazione era stata condannata ad attribuirle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori. Non avendo il Ministero ottemperato alla statuizione di condanna, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. L’Amministrazione si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, risultando decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. Ha altresì confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha offerto elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, in tema di obblighi di fare, l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, il TAR ha accolto la pretesa della ricorrente. Ha precisato, inoltre, che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio ne ha escluso la condanna allo stato, ritenendo che esse potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità determinata dall’inerzia dell’Amministrazione, costretta a subire plurimi giudizi di ottemperanza per il riconoscimento del bonus docente. Le spese di lite sono state liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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