Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta docente e termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Lazio n. 11275 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorso il quale, in caso di inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente, insieme ai propri difensori antistatari, agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 6479/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice ordinario aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un totale di € 2.500,00, oltre interessi, nonché la refusione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo al Ministero dell’Istruzione e del Merito e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla decisione, rendendo necessario il ricorso in ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, in quanto volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha accertato la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo stesso.
Avendo verificato che l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento delle somme dovute, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato fin da subito il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, ipotizzabile solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta della parte ricorrente. Ha altresì disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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