Ottemperanza per Carta del docente riconosciuta dal giudice del lavoro (TAR Lazio n. 11271 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario il diritto alla Carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condanna l’Amministrazione all’erogazione della somma, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere nel termine assegnato e nomina fin da ora il commissario ad acta, senza che ciò richieda la previa condanna alle penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di euro 500,00 per ciascuna annualità, per un importo complessivo di euro 2.000,00.
Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, che non lo aveva impugnato, così determinandone il passaggio in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione forzata e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, rilevando che la ricorrente ha azionato un titolo esecutivo giurisdizionale passato in giudicato, ritualmente notificato all’Amministrazione intimata, e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Risultando per tabulas che l’Amministrazione non ha proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica del docente per le annualità indicate, per l’importo complessivo di euro 2.000,00.
Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in caso di ulteriore inerzia.
Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, potendovi provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su richiesta della parte. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00 con distrazione in favore del procuratore costituito, con trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.