Ottemperanza per la Carta del docente riconosciuta dal giudice del lavoro (TAR Lazio n. 11265 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione è stata condannata ad attribuire la Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo per promuovere il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di esecuzione nel termine assegnato e la nomina, fin da ora, di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’Amministrazione provvedesse, la ricorrente ha proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Dagli atti risultava per tabulas che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
La sentenza del giudice del lavoro, avente ad oggetto il diritto alla Carta del docente, è stata pertanto ritenuta immediatamente eseguibile, con la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’attribuzione del beneficio per gli anni indicati, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di persistente inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del procuratore della ricorrente, con distrazione.
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Nota della Redazione
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