Accreditamento corsi a distanza: il diniego fondato su incompatibilità astratta è illegittimo (TAR Lazio n. 11259 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accreditamento di un corso di studi universitario, erogato in modalità prevalentemente a distanza, non può fondarsi su un’astratta incompatibilità tra la classe di laurea e la modalità telematica, ma richiede una verifica concreta dell’ordinamento didattico, delle attività formative e della capacità dell’ateneo di garantirne la qualità anche in presenza, ove necessarie. Il parere negativo dell’organo consultivo, recepito dal Ministero, che non dia conto delle ragioni per cui il singolo corso non possa essere erogato a distanza, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. La mera previsione regolamentare di modalità convenzionali o miste per una classe non introduce un divieto implicito di istituzione in modalità telematica, tanto più ove il decreto attuativo, che avrebbe dovuto individuare le classi escluse, non sia stato emanato. Il provvedimento di diniego di accreditamento adottato dal direttore generale, in fase antecedente al parere dell’ANVUR, non è affetto da incompetenza del Ministro, trattandosi di atto provvedimentale di competenza dirigenziale.
Il Fatto
Un ateneo telematico presentava al Ministero dell’Università e della Ricerca istanza di accreditamento, per l’anno accademico 2024/2025, di un nuovo corso di laurea magistrale in “Scienze e tecnologie alimentari”, da erogare in modalità prevalentemente a distanza. Il Consiglio Universitario Nazionale esprimeva parere negativo, ritenendo che i corsi della classe dovessero essere istituiti esclusivamente in modalità convenzionale o mista. L’ateneo, dopo la modifica dell’ordinamento didattico, reiterava l’istanza, ma il CUN confermava il parere negativo e il Ministero adottava il provvedimento di rigetto. Il contribuente, ossia l’ateneo, impugnava il diniego unitamente ai pareri presupposti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalle amministrazioni resistenti, con riferimento al D.M. n. 1835/2024. Secondo il Collegio, non è possibile fondare una decisione di rito su una determinazione che l’Amministrazione non ha ancora assunto in sede di riedizione del potere, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. Né l’ateneo era onerato di impugnare immediatamente l’atto amministrativo generale, dovendo questo essere gravato congiuntamente ai provvedimenti che ne costituiscono applicazione.
Nel merito, il primo motivo di ricorso, relativo alla incompetenza del direttore generale, è stato scrutinato con priorità e ritenuto infondato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il decreto ministeriale di accreditamento interviene solo a conclusione dell’iter, una volta acquisito il parere favorevole dell’ANVUR. Nel caso di specie, l’arresto procedimentale è avvenuto in una fase antecedente, a seguito del parere negativo del CUN, e la comunicazione del rigetto rientra nella competenza della dirigenza, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 16, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001.
Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece accolti. Il TAR ha ritenuto le doglianze fondate, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato in controversie analoghe insorte tra le stesse parti. I pareri negativi del CUN risultavano basati su un’astratta incompatibilità della modalità prevalentemente a distanza, senza alcuna verifica specifica dell’ordinamento didattico del corso, dei requisiti strutturali dell’ateneo e della possibilità di garantire in presenza le attività di laboratorio e quelle specialistiche.
In particolare, è emerso che la previsione dell’allegato al D.M. n. 289/2021, che limita le modalità a distanza per le classi che richiedono particolari attività pratiche, avrebbe dovuto trovare attuazione in un apposito decreto, su proposta dell’ANVUR, mai emanato. Inoltre, la normativa non contiene un divieto assoluto di erogazione a distanza per la classe in questione, ben potendo l’ateneo garantire lo svolgimento in presenza delle attività che lo richiedano, come nel caso di specie ove la quota di attività pratiche era stata prevista nel limite di un terzo del totale. I giudici hanno quindi ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione, nonché un’introduzione surrettizia di un divieto non ricavabile dagli indirizzi ministeriali.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e disponendo la riedizione del potere in conformità ai principi espressi, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di valutare la rilevanza della normativa sopravvenuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, avuto riguardo alla natura e peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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