L’ottemperanza per la Carta del docente non ammette integrazioni di merito (TAR Lazio n. 11182 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva e non consente di integrare o riesaminare il merito della pronuncia. La condanna al pagamento di somme a titolo di interessi legali e rivalutazione è ammessa, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., solo per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e fino al soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito agli adempimenti conseguenti. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di proporre l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Richiamando il proprio precedente (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026), ha ribadito che il giudizio innanzi al giudice amministrativo ha natura meramente esecutiva e il suo ambito è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza, senza possibilità di compiere accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita né ha fornito chiarimenti circa l’effettiva esecuzione della pronuncia. Il Collegio ha pertanto accolto la pretesa della ricorrente, ex multis TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025, valorizzando il principio dell’onere della prova in capo al debitore.
In applicazione dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., la domanda di interessi e rivalutazione è stata accolta limitatamente agli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ., e alla rivalutazione, calcolati sull’importo nominale di euro 500,00 dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro fino al soddisfo. Non sono state invece riconosciute le penalità di mora, potendo esse essere richieste solo in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
Il TAR ha infine condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta — individuato nel Direttore generale della Direzione competente — che provvederà in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state liquidate in favore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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