Precluso l’accertamento analitico-induttivo per il contribuente aderente al concordato biennale (Cass. civ. Sez. 5 n. 2370 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al concordato preventivo biennale, ex art. 33 del d.l. n. 269/2003, conv. con mod. dalla l. n. 350/2003, inibisce all’Amministrazione finanziaria l’esercizio dei soli poteri di accertamento analitico-presuntivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La qualificazione della natura dell’accertamento è condizione preliminare e dirimente per verificare la sussistenza della preclusione al potere impositivo. È, pertanto, illegittimo l’avviso di accertamento che, per la determinazione di maggiori ricavi, faccia ricorso a presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, in violazione del citato divieto. Ne consegue l’annullamento integrale dell’atto impositivo quando, espunto il rilievo fondato su tale metodo, l’ammontare dell’imponibile non superi la soglia del 50% del reddito dichiarato ai sensi del comma 8-bis del medesimo art. 33.
Il Fatto
Una società, nel marzo 2004, presentava comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell’art. 33 del d.l. n. 269/2003. A seguito di una verifica, l’Ufficio notificava un avviso di accertamento con cui, tra gli altri rilievi, contestava la mancata contabilizzazione di ricavi per la presunta cessione in evasione di 2.378 capi di abbigliamento (c.d. rilievo n. 7). La società impugnava l’atto, sostenendo l’illegittimità del potere accertativo per violazione della preclusione prevista dai commi 8 e 8-bis dell’art. 33 cit., in quanto il rilievo si basava su una ricostruzione presuntiva e non analitica.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale confermava l’atto impositivo, escludendo a priori la rilevanza della natura dell’accertamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e la conseguente preclusione al potere impositivo dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile la censura, rigettando l’eccezione di giudicato sollevata dall’Agenzia. Ha, infatti, chiarito che la questione relativa alla natura dell’accertamento, essendo stata assorbita in sede di legittimità, era stata correttamente riproposta nel giudizio di rinvio.
Nel merito, la Corte ha accolto la doglianza, qualificando l’accertamento di cui al rilievo n. 7 come di tipo analitico-induttivo. L’avviso di accertamento, infatti, muovendo dai dati contabili, aveva utilizzato presunzioni semplici per affermare l’esistenza di maggiori ricavi, come si evinceva dal controllo sulla corrispondenza tra merci prodotte e cedute. Tale metodo è proprio dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonché delle presunzioni di cessione previste dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441/1997.
La Corte ha quindi applicato il principio per cui l’adesione al concordato preventivo biennale comporta l’inibizione dei poteri di accertamento di tipo analitico-induttivo. Tale forma di accertamento, essendo fondata su mere presunzioni, è preclusa all’Amministrazione finanziaria per i periodi d’imposta soggetti al concordato, in virtù del combinato disposto dei commi 8 e 8-bis dell’art. 33 cit.
Accertata la natura preclusa dell’accertamento e l’assenza di contestazioni sul fatto che, espunto il rilievo, l’imponibile accertato non superasse la soglia del 50% del reddito dichiarato, la Corte ne ha tratto la conseguenza dell’illegittimità dell’intero atto impositivo. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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Nota della Redazione
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